Cassazione Penale, Sentenza n. 43847/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riformato la decisione del GUP (non doversi procedere) ritenendo configurabile il reato di furto aggravato per esposizione alla pubblica fede: il ricorrente contestava la ricostruzione secondo cui la presenza di placche antitaccheggio non escluderebbe l'aggravante, sostenendo che tali dispositivi realizzano un controllo costante a distanza; inoltre impugnava l'applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4 cod. pen. senza adeguato scrutinio della pericolosità e la mancata considerazione della diminuente per vizio parziale di mente riconosciuta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le placche antitaccheggio, se non disperse prima del passaggio alle casse, garantiscono al massimo una mera rilevazione (allarme) ma non un controllo continuo e a distanza idoneo a escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede; perciò i primi due motivi sono inammissibili. I motivi relativi alla recidiva (terzo e quarto) sono stati ritenuti generici e non hanno criticato efficacemente la motivazione di merito; anche il quinto motivo relativo alla diminuente per vizio parziale di mente è aspecifico e privo di puntuale dimostrazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
La Corte conferma che l'aggravante per 'esposizione alla pubblica fede' può essere configurata anche quando la merce è provvista di placca antitaccheggio, perché tale dispositivo non equivale a un controllo costante della merce a distanza, ma solo a una rilevazione (allarme) al varco.
L'applicazione della recidiva richiede adeguata motivazione sul maggior grado di pericolosità del soggetto; nel caso di specie la Corte ritiene che la motivazione di merito sia stata sufficiente e non efficacemente contestata dal ricorrente.
La diminuente per vizio parziale di mente deve essere riconosciuta con elementi probatori chiari e rilevanti e adeguatamente allegata: la mancata considerazione in sede di gravame va dedotta in modo specifico e provato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve enunciare i motivi nei limiti e con la specificità prescritta; motivi generici o non criticanti puntualmente la motivazione di merito sono inammissibili.
sentenza Sez. U. n. 5859 del 27/10/2011 (richiamata)
Richiama il principio secondo cui il giudice di merito deve fornire adeguata e specifica argomentazione quando applica istituti come la recidiva; il ricorrente deve dunque criticare in modo concreto tale argomentazione per rendere ammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La presenza di dispositivi antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede: tali dispositivi avvertono il passaggio ma non costituiscono controllo costante a distanza.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione di merito; censure generiche sono dichiarate inammissibili.
- L'applicazione della recidiva ex art. 99 richiede motivazione sul maggior grado di colpevolezza/pericolosità e può essere confermata se il giudice di merito ha adeguatamente argomentato.
- La diminuente per vizio parziale di mente deve essere documentata e puntualmente richiamata in sede di impugnazione; l'omessa o aspecifica deduzione porta all'inammissibilità del motivo.
- Chi difende deve articolare nel ricorso fatti e argomentazioni in modo concreto (non solo asserzioni) per consentire alla Corte di Cassazione di esaminare il vizio denunciato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43824/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43825/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43826/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43827/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43828/2022 del 18/11/2022
- Sentenza penale · 18 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43829/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →