Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26404/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva riqualificato la posizione di uno dei due imputati dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria/documentale alla bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e riducendo le pene accessorie; nei confronti dell'altra imputata aveva ridotto la durata delle pene accessorie, confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. In cassazione, il primo imputato ha dedotto la nullità degli avvisi e delle notifiche del procedimento di primo grado, sostenendo che le notifiche fossero state eseguite in luogo diverso dalla residenza anagrafica e con modalità non idonee a garantire la conoscenza effettiva degli atti; ha poi contestato la propria responsabilità per bancarotta semplice documentale, lamentando travisamento della prova sulla mancata consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore e mancanza dell'elemento soggettivo. La seconda imputata ha dedotto la nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio per difetto di produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento della CAD; inoltre ha contestato la propria responsabilità per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, sostenendo che la sentenza non avesse indicato quale parte del debito tributario si fosse formata nel periodo della sua gestione e non avesse valutato la documentazione difensiva sull'attivismo nel recupero crediti e sull'assenza di dolo causale nel dissesto. Entrambi hanno infine censurato la pena come eccessiva e, per la seconda imputata, il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendoli anzitutto esposti in modo disordinato, generico e prolisso, quindi non riconducibili a una critica ragionata della motivazione impugnata. Nel merito ha comunque ritenuto manifestamente infondate le censure processuali sulle notifiche: per il primo imputato, la notifica effettuata presso il domicilio dichiarato era valida e l'eventuale nullità del decreto di citazione risultava sanata per mancata eccezione tempestiva; per la seconda imputata, la produzione di una copia fotostatica dell'attestazione di ritiro non integrava alcuna invalidità. Ha poi giudicato infondate le doglianze sulla responsabilità: per la bancarotta semplice documentale ha richiamato l'obbligo del nuovo amministratore di verificare e regolarizzare la contabilità e ha ribadito che il reato può essere integrato tanto da dolo quanto da colpa; per la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ha affermato che è sufficiente la consapevolezza e volontà dell'azione antidoverosa e la prevedibilità concreta del dissesto, non essendo necessaria la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare. Ha infine ritenuto generiche e infondate le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.p.

    richiamato insieme alle norme sulle notificazioni per dedurre la nullità degli avvisi e degli atti di citazione

  • art. 170 c.p.p.

    richiamato dalla difesa a sostegno della censura sulla regolarità delle notifiche

  • art. 179 c.p.p.

    invocato quale norma sulle nullità processuali

  • art. 601 c.p.p.

    richiamato in relazione alla notificazione del decreto di citazione a giudizio

  • legge n. 890 del 1982

    richiamata per contestare le modalità di notificazione a mezzo posta

  • art. 162 c.p.p.

    interpretato nel senso che il domicilio dichiarato resta valido per le notificazioni finché l'autorità non riceva comunicazione del mutamento; grava sull'imputato l'onere di comunicare il cambio di domicilio

  • art. 182 c.p.p.

    la nullità della notificazione del decreto di giudizio è sanata se non eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado

  • art. 177 c.p.p.

    richiamato per il principio di tassatività delle nullità

  • art. 171 c.p.p.

    richiamato come catalogo delle ipotesi di nullità delle notificazioni

  • art. 217 l. fall.

    richiamato come norma incriminatrice della bancarotta semplice documentale; la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo può essere dolo o colpa

  • art. 223 l. fall.

    richiamato per la bancarotta fraudolenta impropria, sia nella forma documentale richiamata in appello sia nella forma da operazioni dolose contestata all'altra imputata

  • art. 216 l. fall.

    richiamato dalla difesa della seconda imputata in relazione alla bancarotta fraudolenta e alla richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la valutazione della pena e delle attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare un solo elemento ritenuto prevalente

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo disordinato, generico e prolisso, senza una critica ragionata della motivazione della sentenza impugnata.
  • La notifica effettuata presso il domicilio dichiarato è valida finché l'imputato non comunichi un mutamento del domicilio; l'autorità giudiziaria può fare legittimo affidamento sul domicilio dichiarato.
  • La nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio a mezzo posta, ove non dedotta tempestivamente prima della deliberazione della sentenza di primo grado, resta sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
  • Le nullità processuali sono di stretta interpretazione: non può essere riconosciuta una invalidità non espressamente prevista dalla legge, né la mera produzione di una copia fotostatica di un attestato di ritiro integra di per sé vizio della notificazione.
  • In tema di bancarotta semplice documentale, il nuovo amministratore ha un autonomo dovere di verifica, ricostruzione e regolarizzazione della contabilità mancante o irregolare; la mancata consegna delle scritture da parte del precedente amministratore non esonera automaticamente il successore.
  • Per la bancarotta semplice documentale l'elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa, essendo sufficiente l'omessa tenuta delle scritture con coscienza e volontà oppure per negligenza.
  • Nella bancarotta fraudolenta da operazioni dolose è necessario che l'agente abbia consapevolmente e volontariamente posto in essere l'operazione antidoverosa idonea a pregiudicare il patrimonio sociale, essendo sufficiente la prevedibilità concreta del dissesto come effetto dell'azione; non occorre la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e decisivo ai fini del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.