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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16854/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di carcerazione emesso il 20/10/2023 nei confronti di Provenzano. La sospensione era motivata dal fatto che la Corte di cassazione, con sentenza del 19/10/2023, aveva annullato parzialmente la sentenza di appello (con rinvio solo per la quantificazione della pena) e non era ancora depositata la motivazione della pronuncia di legittimità, sicché la Corte d'appello ritenne non possibile procedere all'esecuzione parziale né stabilire se la pena dovesse essere scontata in carcere o soggetta a misure alternative.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore generale fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata (in particolare l'indirizzo delle Sezioni Unite) secondo cui, in caso di annullamento parziale ai sensi dell'art. 624 c.p.p., gli organi dell'esecuzione devono procedere all'accertamento dell'eseguibilità e alla specifica individuazione della frazione di pena divenuta irrevocabile; la Corte d'appello non poteva sospendere automaticamente l'ordine di carcerazione in assenza della motivazione della Cassazione senza preliminarmente esercitare il proprio potere-dovere di valutazione dosimetrica e di verifica delle misure alternative eventualmente applicabili.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti dell'annullamento parziale di una sentenza e il principio del "giudicato progressivo": le parti non annullate possono acquistare efficacia di cosa giudicata e spettano agli organi dell'esecuzione gli accertamenti sull'eseguibilità e sulla quantificazione della pena relativa alle parti irrevocabili.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza dell'impugnante in relazione alla procedura di esecuzione dell'ordine di carcerazione; nel contesto la norma è richiamata come riferimento alla disciplina procedurale dell'esecuzione penale (valutazione di legittimità della sospensione dell'esecuzione).

  • artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen.

    artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen.

    Sono le norme sostanziali che definiscono i reati per i quali Provenzano è stato condannato; la cornice edittale prevista da tali norme è rilevante per la determinazione della pena astratta e quindi per il calcolo della frazione di pena eseguibile.

  • Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)

    Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020

    Giurisprudenza centrale richiamata: in caso di annullamento parziale la Corte di cassazione può indicare soltanto quali parti siano irrevocabili; sono gli organi dell'esecuzione a verificare l'eseguibilità e a risolvere le questioni dosimetriche e relative a misure alternative.

  • Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999 (Piconi)

    Sez. 2, n. 6287 del 15/12/1999

    Principio del giudicato progressivo: le parti non annullate e non in connessione essenziale con quelle annullate acquistano autorità di cosa giudicata; l'assenza di formalità nel dispositivo non priva di efficacia le parti divenute irrevocabili.

Massime di principio

  • In caso di annullamento parziale da parte della Cassazione, non è automaticamente preclusa l'esecuzione della frazione di pena relativa alle parti passate in giudicato: gli organi dell'esecuzione devono verificarne l'eseguibilità e procedere al computo della sanzione eseguibile.
  • La sola mancanza del deposito della motivazione della sentenza di legittimità non giustifica, di per se', la sospensione dell'ordine di carcerazione se non sussistono dubbi rilevanti sulla frazione di pena da eseguire.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di compiere un vaglio dosimetrico preliminare sulla base del titolo esecutivo e della cornice edittale del reato, per verificare l'eventuale applicabilità di misure alternative alla detenzione.
  • Quando residuino incertezze rilevanti sull'entità della pena eseguibile o sulla riserva di nuovi accertamenti sul giudizio di responsabilità, il giudice dell'esecuzione può adottare provvedimenti motivati suscettibili di sindacato in Cassazione (es. sospensione o provvedimenti provvisori), ma dopo aver svolto l'analisi richiesta.
  • Il principio dell'umanizzazione della pena e della sua adeguatezza impone che l'esecuzione consideri possibilità di misure alternative ove compatibili con la pena concretamente determinata dagli organi dell'esecuzione.

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