Cassazione Penale, Sentenza n. 35297/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Firenze del 15 novembre 2022, confermata dalla Corte d’appello di Firenze il 5 marzo 2026, del reato di cui all’art. 340 c.p., per avere, durante l’emergenza pandemica e in due giorni consecutivi, effettuato chiamate al pronto soccorso della Misericordia di Empoli sollecitando un intervento urgente dei sanitari; l’ambulanza era uscita in una sola occasione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 340 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non vi fosse stata un’interruzione o un’alterazione apprezzabile del servizio: l’abitazione era vicina alla sede del pronto soccorso e gli operatori erano rientrati dopo pochi minuti, senza ritardi nell’attività sanitaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 131-bis c.p., contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato soltanto il contesto pandemico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto all’art. 340 c.p., ha precisato che è sufficiente un’alterazione temporanea, ma oggettivamente apprezzabile, del funzionamento complessivo dello specifico servizio interessato; non basta invece l’alterazione di un singolo atto priva di incidenza apprezzabile sulla funzionalità del servizio. I giudici di merito avevano motivatamente ravvisato il turbamento nel fatto che la chiamata aveva provocato l’uscita dell’ambulanza e attivato gli operatori del 118, in un periodo di grave criticità sanitaria, indipendentemente dal rapido rientro in sede. La Corte ha inoltre confermato il diniego dell’art. 131-bis c.p.: la particolare tenuità va valutata considerando modalità della condotta, danno o pericolo e intensità del dolo; nel caso concreto rilevavano il contesto emergenziale, la carenza di personale e mezzi e la particolare intensità del dolo, anche in considerazione della pregressa esperienza dell’imputato in ambito sociosanitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
In linea con l'interesse tutelato, l'art. 340 cod. pen. sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico, ma anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico.
La fattispecie comprende anche condotte che turbano, senza interromperlo, il regolare svolgimento del servizio; il turbamento deve però determinare un’alterazione oggettivamente apprezzabile della funzionalità complessiva dello specifico servizio interessato, anche se temporanea.
La particolare tenuità dell'offesa presuppone l'accertamento di due indici-requisiti, consistenti nella modalità della condotta e nella esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen.
La non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione congiunta delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Nel giudizio sulle modalità della condotta può essere considerata anche l’intensità del dolo o della colpa.
La particolare tenuità dell'offesa presuppone l'accertamento di due indici-requisiti, consistenti nella modalità della condotta e nella esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen.
I parametri dell’art. 133, comma 1, c.p. orientano la valutazione della modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo ai fini dell’art. 131-bis c.p.; nell’apprezzamento complessivo può rilevare anche l’intensità dell’elemento soggettivo.
Al rigetto del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 340 c.p., il turbamento del servizio pubblico non richiede una sua interruzione, ma deve produrre un’alterazione oggettivamente apprezzabile del funzionamento complessivo dello specifico servizio colpito, anche temporanea. La mera alterazione di un singolo atto, senza apprezzabile ricaduta sulla funzionalità del servizio, non è sufficiente.
- La valutazione dell’incidenza della condotta ai sensi dell’art. 340 c.p. va riferita allo specifico servizio interessato, senza assumere come parametro l’intero settore pubblico quando questo abbia dimensioni ampie; occorre considerare le concrete conseguenze della condotta sul servizio coinvolto.
- La particolare tenuità del fatto presuppone un reato tipico e offensivo, ma di aggressività minima, e richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Nel valutare le modalità della condotta il giudice può considerare anche l’intensità del dolo o della colpa e le circostanze concrete della vicenda.
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