Cassazione Civile, Ordinanza n. 37555/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 sulla base degli studi di settore, con recuperi a fini IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello, respinto dalla CTR Calabria. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo la tardività del ricorso introduttivo del contribuente, perché proposto il 17 febbraio 2010 a fronte di una notifica dell'avviso del 10 dicembre 2009; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR esposto i motivi di appello dell'Ufficio né le ragioni del rigetto; 3) violazione della disciplina sugli studi di settore. Il contribuente non si è costituito in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non dimostrata la data di notifica dell'avviso di accertamento, dato essenziale per valutare la tempestività del ricorso, e rilevando inoltre che il ricorso non trascriveva sul punto il necessario contenuto degli atti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente, poiché non illustrava né i motivi di gravame dell'Ufficio né le ragioni del decisum e si limitava a formule generiche sulla prova offerta dal contribuente e sull'insufficiente motivazione dell'Ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio sul vizio di motivazione apparente.
Norme richiamate
La dedotta tardività del ricorso introduttivo può essere apprezzata solo se risulti provata la data di notifica dell'atto impugnato, essendo tale elemento essenziale per il controllo del rispetto del termine di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio denunciato riguarda la nullità della sentenza per difetto di motivazione al livello richiesto dal paradigma processuale.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, la data di notificazione dell'atto da impugnare deve risultare documentalmente dagli atti; in mancanza di tale prova il motivo che deduce la tardività non può essere accolto.
- La motivazione è apparente, e quindi nullificante la sentenza, quando il giudice di merito non dà conto delle censure dell'appellante né espone, sia pure sinteticamente, le ragioni che sorreggono il rigetto o l'accoglimento dell'impugnazione.
- Una decisione che si limiti a formule generiche o a richiamare in modo indistinto le allegazioni di una parte, senza confrontarsi con il contenuto dell'appello e con la sentenza di primo grado, non soddisfa il dovere di motivazione richiesto dalla legge processuale.
- Quando un motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio motivazionale decisivo, i motivi ulteriori che investono il merito della controversia restano assorbiti.
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