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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18056 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della rendita - Art. 74 della l. n. 342 del 2000 - Interpretazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva riconosciuto efficacia retroattiva alla rendita catastale di € 2.290.130, concordata nel 2007, applicandola dal 1° gennaio 1996. Con tre motivi lamentava: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata applicazione delle norme civilistiche sulla formazione dell’accordo e dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che per le annualità 1999 e 2000 dovesse valere la rendita di € 6.068.368,57 attribuita nel 1996; e motivazione insufficiente o illogica sull’effetto dell’accordo del 2007. La controversia riguardava anche il diritto delle società al rimborso dell’ICI versata in eccesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi e il ricorso del Comune. Ha stabilito che la rendita catastale, pur diventando impugnabile dalla notificazione, ha natura dichiarativa e può essere utilizzata anche per le annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso; nel caso concreto la rendita di € 2.290.130, attribuita nel 2007 a seguito di accordo, era applicabile dal 1° gennaio 1996. Le contribuenti avevano quindi diritto al rimborso dell’ICI pagata sulla base della rendita superiore. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale. Decisione della Cassazione, Sezione Quinta Civile, del 5 luglio 2016, depositata il 14 settembre 2016.

Norme richiamate

  • Legge n. 342/2000, art. 74

    La L. n. 342 del 2000, art. 74, stabilisce che "gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio" deve essere interpretato nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita.

    La notificazione fa decorrere il termine per contestare la rendita, ma non limita necessariamente ai periodi successivi la sua utilizzabilità tributaria. Poiché l’attribuzione ha natura dichiarativa e non costitutiva, la rendita può essere applicata retroattivamente alle annualità precedenti ancora aperte.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3

    Il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applica sino a quando non sia stata richiesta l'attribuzione della rendita.

    Per gli immobili del gruppo catastale D che ricadono nella disposizione, il valore contabile è utilizzabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dopo la richiesta, deve applicarsi la rendita richiesta, nei limiti in cui sia definitiva, anche se l’attribuzione e la notificazione avvengono successivamente.

  • D.lgs. n. 504/1992, art. 13

    Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita.

    L’attribuzione della rendita può comportare sia un maggiore debito d’imposta sia il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccesso, secondo le condizioni e i termini previsti per il rimborso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando sussistono i presupposti stabiliti dalla disposizione, il ricorrente il cui ricorso è respinto deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La notificazione della rendita catastale segna l’inizio del termine per impugnarla, ma non implica di per sé che la rendita produca effetti soltanto per il futuro.
  • La rendita attribuita successivamente può essere utilizzata per rideterminare l’ICI di annualità precedenti ancora aperte, anche con conseguente rimborso al contribuente delle somme pagate in eccesso.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D interessati dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, il criterio contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta si applica la rendita richiesta, se definitiva, anche quando sia attribuita in seguito.
  • La rideterminazione retroattiva non riguarda automaticamente ogni annualità: restano rilevanti i termini e la possibilità giuridica che il periodo sia ancora suscettibile di accertamento, liquidazione o rimborso.

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