Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33321/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, in via alternativa, l'affidamento in prova ai servizi sociali, la semilibertà e la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto le richieste ritenendo che sussistesse un elevato e concreto rischio di recidiva, alla luce di plurimi precedenti, di reati recenti principalmente relativi allo spaccio di stupefacenti, della reiterazione del reato in epoca immediatamente successiva a una precedente misura alternativa, di carichi pendenti e di informazioni di polizia sfavorevoli. Inoltre il Tribunale ha ritenuto l'attività lavorativa proposta di scarsa valenza risocializzante e ha rilevato elementi di inaffidabilità nella documentazione fornita e la scelta di una dimora in zona ad alta densità criminale. In appello il ricorrente ha censurato la motivazione come insufficiente, lamentando che non siano stati adeguatamente valutati i comportamenti positivi successivi al reato e che l'istruttoria (anche con acquisizione di informazioni UEPE) sia stata carente; ha inoltre sostenuto che la reiterazione non dovrebbe automaticamente escludere la concessione delle misure alternative e che non sia stata esaminata l'idoneità dell'affidamento in prova.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse dato motivazione congrua e sufficiente, valorizzando elementi attuali e significativi (recenti reiterazioni delittuose dopo misure alternative, precedenti specifici, informazioni di polizia negative, attendibilità insufficiente delle dichiarazioni sul lavoro, ubicazione dell'abitazione). Le censure del ricorrente sono state considerate critiche valorizzazioni dei fatti riservate al giudice del merito e non vizi di motivazione o di diritto rilevanti in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Per la concessione dell'affidamento in prova è indispensabile valutare non solo il passato giudiziario ma soprattutto la condotta successiva al reato; è richiesta la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole, non necessariamente una completa revisione critica, ma almeno l'avvio di un processo evolutivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è onerato delle spese processuali e, se del caso, del versamento di una somma alla cassa delle ammende entro i limiti e secondo equità.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'onere delle spese e al regime dell'inammissibilità; la Corte ha suggerito che, anche in assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, opera la conseguenza prevista dall'art. 616 circa il pagamento equitativo alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. I, Gobbo 09/07/2009 Rv. 244322; Sez. I, Incarbone 05/05/2015 Rv. 264602)

    Per l'applicazione dell'art. 47 O.P. non è necessario dimostrare la completa revisione critica del comportamento passato: è sufficiente l'avvio di un processo positivo che permetta una prognosi favorevole in ordine al reinserimento.

Massime di principio

  • La valutazione per le misure alternative si concentra sulla condotta successiva al reato: non basta l'assenza di elementi negativi nel passato, occorrono segnali positivi concreti che consentano una prognosi favorevole.
  • La reiterazione di reati, soprattutto se avvenuta dopo una precedente misura alternativa, costituisce elemento fortemente ostativo alla concessione di nuove misure alternative, potendo giustificare il diniego per rischio concreto di recidiva.
  • Proposte di attività lavorativa devono essere concrete, verificabili e con reale valenza risocializzante; dichiarazioni evasive o impossibilità di verifiche aggravano l'affidabilità del richiedente.
  • Lamentare genericamente carenze istruttorie o chiedere una diversa valutazione dei fatti non supera il controllo di legittimità se il motivato apprezzamento del giudice del merito è congruo e non contraddittorio.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende, salvo che ricorra una situazione di particolare ragionevolezza nella proposizione dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.