Cassazione Civile, Ordinanza n. 12312/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Tre soggetti, quali garanti personali di una società intestataria di un conto corrente poi risultata debitrice, hanno proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca mandataria del credito per il pagamento del saldo di conto corrente. In primo e secondo grado hanno dedotto, tra l'altro, la mancata preventiva escussione del debitore principale, l’inefficacia del monitorio per difetto dei requisiti formali e di prova del credito, la non debenza degli interessi per asserita capitalizzazione trimestrale illegittima e per usura, oltre alla nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione rilevando: assenza nel contratto del beneficio di preventiva escussione; sufficienza della documentazione bancaria; validità della capitalizzazione trimestrale per contratto stipulato dopo la disciplina CICR del 2000; natura esplorativa della CTU richiesta; nullità antitrust eventualmente parziale e non totale, con ulteriore rilievo che specifiche eccezioni non erano state utilmente coltivate. In cassazione i garanti hanno articolato due motivi: violazione degli artt. 1944 e 2268 c.c. per il mancato riconoscimento del beneficio di escussione e violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle norme sulla consulenza tecnica, oltre a censura sulla nullità delle fideiussioni quale nullità totale rilevabile d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata principalmente sull’assenza di una clausola di preventiva escussione nel contratto e, comunque, sulla incompatibilità del beneficio con il fallimento del debitore principale salvo patto espresso contrario. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile quanto alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., perché formulata come richiesta di rivalutazione del merito; infondato quanto alla capitalizzazione trimestrale, ritenuta legittima in base alla disciplina applicabile e alla reciprocità pattizia; infondato anche quanto al diniego di CTU, ritenuta esplorativa; inammissibile infine la censura sulla nullità delle fideiussioni, poiché non adeguatamente supportata dalle allegazioni e dagli atti di merito e comunque contrastante con il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle clausole ABI, non totale del contratto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il beneficio della preventiva escussione non opera se il fideiussore non vi ha pattiziamente aderito; inoltre, in presenza di fallimento del debitore principale, il beneficio è in linea generale incompatibile con la struttura della procedura concorsuale, salvo espresso patto contrario o collegamento convenzionale dell’esigibilità del garante all’esito infruttuoso della procedura.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul beneficio di escussione, ma non decisivo nella motivazione della Corte, che ha ritenuto non colpita la ratio della decisione di merito.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei poteri riconosciutigli; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice; il suo diniego è legittimo quando l’istanza sia esplorativa e il giudice motivi, anche per relationem, di poter decidere sulla base degli elementi già acquisiti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La deduzione della nullità delle fideiussioni in cassazione richiede la puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti prodotti nei gradi di merito; in difetto il motivo è inammissibile.
La nullità antitrust delle clausole di fideiussione conformi allo schema ABI colpisce le singole clausole illecite e non l’intero contratto, salvo che risulti una diversa volontà delle parti o che la parte interessata dimostri i presupposti della nullità totale.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
Le clausole conformi a un’intesa restrittiva della concorrenza sono nulle nella misura in cui riproducono lo schema vietato; il giudice può rilevare la nullità solo se gli elementi di fatto sono già acquisiti al processo.
art. 101 TFUE
Richiamato quale parametro di nullità delle clausole fideiussorie uniformi considerate restrittive della concorrenza.
La capitalizzazione degli interessi è stata ritenuta legittima in quanto il contratto era successivo alla disciplina CICR attuativa dell’art. 120 t.u.b. e prevedeva la reciprocità della capitalizzazione.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Rende possibile la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari stipulati successivamente, purché a condizioni di reciprocità tra interessi attivi e passivi.
provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
È richiamato come fatto amministrativo che individua clausole dello schema ABI ritenute restrittive della concorrenza; non opera come fatto notorio e deve essere allegato e prodotto nei gradi di merito.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; è necessario attaccare ciascun fondamento decisorio effettivamente posto a base della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di violazione dell’art. 115 c.p.c.; la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri consentiti.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per supplire a carenze allegatorie; il giudice può respingerla quando ritenga di poter decidere sulla base di documenti già acquisiti e dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del rigetto.
- Nel contratto di fideiussione il beneficio della preventiva escussione opera solo se pattuito; in difetto, il fideiussore resta obbligato nei termini ordinari, e il fallimento del debitore principale non impone di regola la previa insinuazione al passivo prima dell’azione contro il garante.
- La nullità antitrust delle fideiussioni conformi allo schema ABI colpisce, di regola, le singole clausole riproduttive dell’intesa vietata e non travolge automaticamente l’intero contratto, salvo prova di una diversa volontà negoziale o dei presupposti per la nullità totale.
- Per invocare in cassazione la nullità di un contratto o di specifiche clausole è necessario indicare in modo puntuale gli atti, i documenti e le allegazioni di merito su cui la censura si fonda; il rilievo officioso della nullità non può supplire a generiche carenze assertive della parte.
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