Cassazione Penale, Sentenza n. 22083/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Stefano impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 176 d.lgs. n. 42/2004 (impossessamento di beni culturali ritrovati nel sottosuolo). Denuncia: 1) prescrizione (fatti del 1/4/2016 e periodi di sospensione pari a 11 mesi e 23 giorni); 2) insufficienza probatoria, poiché la responsabilità sarebbe stata dedotta solo dal possesso di reperti e metal detector senza prova che sia stato lui a rinvenire i beni (alcuni dei quali sarebbero falsi o privi di valore); 3) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.) perché non tener conto dell'incensuratezza e della scarsa gravità del danno; 4) vizio di motivazione della Corte territoriale per mancata risposta ai punti di impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: i vizi di motivazione non siano stati dedotti con la specificità richiesta; la censura sulla rilevanza/valore delle prove si risolve in un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito (non sindacabile in cassazione); la dosimetria della pena è stata congruamente motivata dai giudici di merito (quantità di monete rinvenute e riconoscimento di attenuanti nella massima estensione); l'eccezione di prescrizione è infondata (termine di prescrizione cadeva il 25/9/2024 e l'inammissibilità impedisce che il ricorso formi valido rapporto d'impugnazione, quindi non può produrre l'effetto estintivo). Per la manifesta infondatezza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
Norma sostanziale incriminatrice: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli elementi probatori (possesso di reperti con incrostazioni e del metal detector, assenza di spiegazione alternativa). In cassazione la ricostruzione della sussunzione e la valutazione probatoria di merito non sono state ritenute erronee.
Riferita al termine di prescrizione: il ricorso sosteneva che il reato fosse prescritto; la Corte ha calcolato il termine tenendo conto delle sospensioni e ritenuto che la prescrizione non fosse maturata prima della lettura del dispositivo della sentenza d'appello.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della dosimetria sia congrua (tenuto conto della quantità di monete rinvenute e delle attenuanti riconosciute) e che la censura in cassazione per riequilibrio della pena fosse inammissibile salvo che emerga arbitrio o illogicità.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Regola di ammissibilità della censura per violazione di legge: la Corte richiama che il motivo deve contestare la ricostruzione giuridica della fattispecie (sussunzione) e non limitarsi a criticare la valutazione delle prove, attività riservata ai giudici di merito.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)
Regola di ammissibilità della censura per vizio di motivazione: la Corte precisa che il vizio deve essere dedotto in modo specifico (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza) e non in termini generici o cumulativi.
cod. proc. pen., art. 581, comma 1, lett. c)
Richiamato per il principio secondo cui il ricorso deve essere sufficientemente specifico e autosufficiente: la Corte non può selezionare d'ufficio il vizio fra quelli genericamente prospettati.
Citato in relazione all'elencazione delle cause di non punibilità intervenute nelle more del procedimento; la Corte osserva che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione.
Riferito al momento conclusivo della deliberazione e alla lettura del dispositivo: la lettura del dispositivo determina il termine da considerare ai fini della prescrizione, non il deposito della motivazione.
Richiamato in relazione alla sanzione per ricorso inammissibile; la Corte richiama la possibilità, ai sensi della legge successiva, di aumentare la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
L. n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente al giudice di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista per ricorso inammissibile, applicata qui con una somma equitativamente determinata di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i principi relativi alla punibilità e alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; impiega il criterio per escludere colpe volute nell'inosservanza formale che giustificherebbe l'aggravio della sanzione.
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una sentenza in cassazione è necessario che i motivi siano specifici e autosufficienti: le denunce generiche di vizio di motivazione o di mancata risposta vanno motivate distintamente (contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità) e devono indicare i punti precisi non valutati.
- Le censure che mirano soltanto a criticare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito (dissenso sulla valutazione probatoria) sono inammissibili in cassazione, salvo che si dimostri un errore di diritto nella sussunzione del fatto nella fattispecie legale.
- La «doppia conforme» (sentenza di appello che salda e riprende le motivazioni di primo grado) può essere esaminata congiuntamente in cassazione come un unico corpo decisionale; ciò riduce il margine di sindacato sulla valutazione probatoria a meno che sussistano vizi logici evidenti.
- La prescrizione va calcolata con attenzione tenendo conto di sospensioni e del momento rilevante: la lettura del dispositivo della sentenza d'appello è il momento utile per il computo ai fini della prescrizione, non il deposito della motivazione.
- Le censure sulla congruità della pena sono generalmente inammissibili in cassazione se mirano a una nuova valutazione del merito della dosimetria; sono ammesse solo se emerge che la pena è frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o ammissibile può comportare condanne alle spese e, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle ammende, con possibilità di aggravio secondo la normativa vigente.
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