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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12122/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un accordo transattivo internazionale stipulato per regolare crediti commerciali rimasti insoluti verso committenti iraniani: una banca mandataria delle imprese italiane e una banca iraniana prevedevano il pagamento immediato di una parte del dovuto e il rilascio di cambiali per il residuo, con clausola di giurisdizione esclusiva inglese per le controversie derivanti dall’accordo o dalle cambiali. In seguito, il curatore del fallimento della società creditrice, unitamente all’assuntore del concordato fallimentare, agì monitoriamente in Italia per ottenere il pagamento dell’importo residuo sulla base delle cambiali. La banca iraniana propose opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto quattro motivi: 1) erronea esclusione della disciplina della Convenzione di Bruxelles e della competenza giurisdizionale, sostenendo che la controversia fosse connessa alla procedura fallimentare e che vi fosse accettazione della giurisdizione italiana o connessione con altri giudizi; 2) erronea interpretazione della domanda, perché la pretesa sarebbe derivata dal credito originario e non dall’accordo del 1995; 3) violazione delle norme sull’interruzione e riassunzione del processo, contestando la ritenuta continuità processuale in capo all’assuntore; 4) vizi sulla regolazione delle spese, ritenuta automaticamente fondata sulla soccombenza senza considerare la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla giurisdizione, confermando che la controversia non rientrava nelle materie fallimentari escluse dalla Convenzione di Bruxelles, perché la pretesa azionata dal curatore non derivava direttamente dalla procedura concorsuale ma da un rapporto negoziale e da cambiali; ha inoltre escluso che vi fosse accettazione della giurisdizione italiana o connessione rilevante con altri giudizi. Ha poi confermato l’interpretazione della domanda, reputando che la pretesa monitoria fosse fondata sulle promissory note emesse in base al Credit Extension Agreement e non sul credito originario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, ossia l’irrilevanza della questione dell’interruzione per illegittimità dell’interruzione stessa. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la condanna alle spese può essere pronunciata senza una specifica motivazione sul mancato uso della compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, l. n. 218/1995

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la giurisdizione, ma la Corte non ne ha tratto una diversa soluzione rispetto ai principi unionali sulla delimitazione della materia fallimentare.

  • art. 11 l. n. 218/1995

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione; non è stato ritenuto decisivo per attrarre la controversia nel foro italiano.

  • artt. 21, 22, 25 e 28 della Convenzione di Bruxelles del 26 gennaio 1968

    Le regole di competenza speciale e di connessione sono interpretate restrittivamente; non operano quando le domande hanno titolo e oggetto diversi e non vi è rischio di decisioni realmente incompatibili.

  • art. 1, par. 1 e par. 2, lett. b), reg. n. 44/2001

    Le azioni che non derivano direttamente dalla procedura di insolvenza rientrano nella materia civile e commerciale e restano soggette alla disciplina generale di competenza.

  • art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 1968

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla competenza, ma non ha condotto a una diversa qualificazione della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente individuato la causa petendi della domanda monitoria.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione/competenza; non è stato ritenuto idoneo a mutare la qualificazione della domanda.

  • artt. 300, comma 2, 302, 305 e 307 c.p.c.

    La doglianza sull’interruzione e riassunzione è stata dichiarata inammissibile perché non censurava la ratio autonoma della decisione impugnata.

  • art. 43, comma 3, l. fall.

    La Corte territoriale lo aveva escluso perché riferito all’apertura del fallimento e, comunque, non applicabile ratione temporis alle procedure anteriori al 16 luglio 2006; tale passaggio è riportato senza esserne fatto applicazione decisiva nel rigetto del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza e non richiede una motivazione specifica sul mancato uso della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non necessita di autonoma motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Sono escluse dalla disciplina generale di competenza internazionale solo le azioni che derivano direttamente da una procedura concorsuale e che vi sono strettamente inserite; le azioni fondate su un rapporto negoziale o su titoli di credito restano, di regola, nella materia civile e commerciale.
  • Le regole di competenza speciale e di connessione devono essere interpretate restrittivamente: la connessione non si configura quando le domande hanno oggetto e titolo diversi, sono compatibili tra loro e manca un rischio concreto di decisioni giuridicamente incompatibili.
  • Nel giudizio di legittimità, l’errore del giudice di merito nella ricostruzione del contenuto sostanziale della domanda può rilevare come vizio di violazione di legge, ma il ricorrente deve specificamente dimostrare, sulla base degli atti, perché l’interpretazione della domanda sia erronea.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni che sorreggono la decisione.
  • In materia di spese processuali, la condanna segue la soccombenza e il mancato esercizio del potere di compensazione non richiede una motivazione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniTitolo esecutivoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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