Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2010, emesso nei confronti di una società ritenuta di comodo ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994, con determinazione di un reddito minimo presunto superiore a quello dichiarato. La società aveva ottenuto in primo e secondo grado l'annullamento dell'atto, sostenendo di aver fornito prova contraria sufficiente per la disapplicazione della disciplina: in particolare, dal verbale assembleare del 3.5.2010, corroborato da fotografie e da asseverazione tecnica, emergeva che gli immobili sociali erano ancora in corso di ultimazione o da ristrutturare e che erano rimaste infruttuose le ricerche di locatari. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 30 L. 724/1994 e degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto idonea la prova offerta dalla società a superare la presunzione di non operatività, senza che risultassero tentativi di recupero o diversa utilizzazione degli immobili, né una loro inagibilità o abbandono.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà censurasse la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice d'appello. La doglianza non si confrontava con i limiti del sindacato di legittimità: la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello normativamente imposto o legale; se invece si deduce un mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio, il controllo è possibile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso di specie, la ricorrente chiedeva solo una diversa ponderazione delle prove già esaminate dalla CTR. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non ha svolto difese.
Norme richiamate
La disciplina sulle società di comodo è richiamata come fonte del reddito minimo presunto e della presunzione relativa di non operatività, superabile solo con prova contraria idonea.
È evocato per contestare l'onere della prova gravante sul contribuente, ma la Corte non entra nel merito del riparto perché reputa il motivo inammissibile in quanto attinente alla valutazione delle prove.
La doglianza sulla violazione della norma è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non se si contesta solo il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è possibile solo nei rigorosi limiti oggi consentiti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile sotto veste di violazione di legge una censura che miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridicamente errato, e non quando si lamenti un semplice cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Quando la controversia riguarda la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, la verifica dell'idoneità della prova contraria è questione di merito; in cassazione essa non può essere riesaminata se la censura si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del compendio probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →