Cassazione Penale, Ordinanza n. 13461/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa erroneità della motivazione sul corretto funzionamento dell'etilometro, censura ritenuta meramente riproduttiva di un motivo già proposto in appello; 2) la lamentata mancata riduzione della pena pecuniaria irrogata dal Tribunale, censura ritenuta inammissibile perché non devoluta con l'atto di appello, che riguardava solo la pena detentiva; 3) la contestazione relativa alla sanzione accessoria, ritenuta inammissibile per difetto di interesse, poiché tale sanzione non era stata applicata né in primo grado né in appello, e la sola menzione in epigrafe non incideva sul dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché aspecifico e meramente reiterativo di doglianze già esaminate e respinte in appello, osservando che la sentenza impugnata conteneva motivazione adeguata e immune da vizi sul funzionamento dell'etilometro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché introduceva una questione non devoluta al giudice di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ex art. 591, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché la sanzione accessoria non risultava irrogata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza nella fascia indicata e disciplina l'ipotesi aggravata/collegata richiamata nel caso.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile quando il motivo è aspecifico, anche perché riproduce doglianze già proposte e già disattese senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate con l'atto di appello, salvo i casi consentiti dalla norma.
art. 591, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la censura riguarda un aspetto non incidentemente contenuto nella decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che riproduca motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione effettiva con le argomentazioni della decisione censurata; la mera reiterazione di censure già esaminate non consente il controllo di legittimità.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, quando la censura impugni un capo o un profilo della sentenza rimasto estraneo al devolutum.
- Manca interesse a impugnare quando la decisione non abbia effettivamente applicato il provvedimento o la sanzione oggetto di doglianza, poiché la sola menzione formale nell'epigrafe non incide sul dispositivo.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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