Cassazione Penale, Sentenza n. 38792/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 06/02/2023 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 727 c.p., in quanto deteneva un cane di razza Rottweiler in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze (legato con corda corta e fissa, esposto al sole, strozzamento, acqua assente, scarse condizioni igieniche). I motivi di ricorso contestavano: 1) violazione di legge e vizio della motivazione per la indicazione nel dispositivo di una pena illegale (il reato è contravvenzione punita con arresto o ammenda, mentre nel dispositivo scritto era indicata la reclusione); 2) discrasia tra motivazione e dispositivo sulle statuizioni civili (motivazione quantificava i danni in euro 3.000,00 mentre il dispositivo scritto parlava di liquidazione in separata sede e di una provvisionale di euro 7.000,00); 3) diniego della sospensione condizionale della pena senza adeguata valutazione dello stato di incensuratezza e della prognosi di recidiva. Inoltre il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di errori materiali nel dispositivo scritto, poiché il dispositivo letto in udienza (06/02/2023) era conforme alla motivazione: pena pecuniaria di euro 5.000,00 di ammenda, spese processuali, risarcimento dei danni liquidati in euro 3.000,00 e spese di costituzione e difesa della parte civile quantificate in euro 2.500,00, con esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 540 c.p.p. L'errore materiale è stato già corretto dal giudice a quo con ordinanza del 04/09/2023 (correzione del refuso e adeguamento della quantificazione dei danni). Quanto al diniego della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito congrua e basata su una valutazione prognostica ai sensi dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità della condotta. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Norma che sanziona i maltrattamenti e le condizioni di detenzione incompatibili per gli animali; si tratta di una contravvenzione punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, perciò non è applicabile la reclusione prevista per delitti.
Richiamato come riferimento procedurale per la definizione del ricorso; indica disposizioni speciali di definizione e trattamento dei procedimenti nei termini richiamati nel provvedimento.
Consente la dichiarazione di immediata provvisoria esecuzione delle disposizioni civili contenute nella sentenza.
Consente la correzione di errori materiali nel provvedimento giudiziario da parte del giudice a quo; applicata per rettificare il refuso nel dispositivo scritto.
Stabilisce i criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena; impone una valutazione prognostica sulla probabilità di astenersi da ulteriori reati, valutazione che il giudice di merito deve motivare.
Massime di principio
- Quando sussiste contrasto tra dispositivo scritto e motivazione, va verificato il dispositivo letto in udienza: se la motivazione chiarisce inequivocabilmente la volontà del giudice, un discordante refuso formale può essere considerato errore materiale correggibile.
- Errori materiali nel testo della sentenza possono essere emendati ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; la correzione può anche avvenire con ordinanza del giudice di merito.
- La qualificazione giuridica del reato determina i tipi di pena applicabili: per le contravvenzioni punite con arresto o ammenda non è ammissibile l'applicazione della reclusione; se emerge un errore sulla specie di pena, va verificato il dispositivo effettivamente pronunciato in udienza e la motivazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione concreta e prognostica ai sensi dell'art. 133 c.p.; la sola gravitaà della condotta può legittimare il diniego se adeguatamente motivata.
- La richiesta del Procuratore Generale di annullamento per prescrizione non impedisce che la Corte valuti altresì questioni formali; tuttavia, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile quando i motivi non soddisfano i presupposti di ammissibilità.
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