Cassazione Penale, Ordinanza n. 09177/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato per cassazione, personalmente e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 3 ottobre 2024. La Corte non entra nel merito della decisione di sorveglianza, poiché rileva un vizio preliminare dell'atto di impugnazione: dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in un periodo successivo al 3 agosto 2017, quando la disciplina processuale richiede che il ricorso sia necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamato per affermare che, dopo la modifica legislativa del 2017, l'imputato/condannato non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione nei casi disciplinati dalla norma.
si interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
è la base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in violazione del requisito della sottoscrizione tecnica, con le conseguenze economiche previste.
è richiamata quale fonte della modifica normativa che ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza che la Corte debba esaminare il merito delle doglianze.
- L'autenticazione della firma dell'interessato da parte di un legale, o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, non suppliscono al requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
- In caso di inammissibilità non dovuta a cause non imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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