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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09177/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto interessato ha impugnato per cassazione, personalmente e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 3 ottobre 2024. La Corte non entra nel merito della decisione di sorveglianza, poiché rileva un vizio preliminare dell'atto di impugnazione: dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione tecnica dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in un periodo successivo al 3 agosto 2017, quando la disciplina processuale richiede che il ricorso sia necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    viene richiamato per affermare che, dopo la modifica legislativa del 2017, l'imputato/condannato non ha più la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione nei casi disciplinati dalla norma.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    si interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    è la base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in violazione del requisito della sottoscrizione tecnica, con le conseguenze economiche previste.

  • legge n. 103 del 2017

    è richiamata quale fonte della modifica normativa che ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza che la Corte debba esaminare il merito delle doglianze.
  • L'autenticazione della firma dell'interessato da parte di un legale, o la sottoscrizione "per accettazione" del mandato e della delega al deposito, non suppliscono al requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso, poiché non attribuiscono al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
  • In caso di inammissibilità non dovuta a cause non imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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