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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23997/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una società per un credito professionale di circa 94.190 euro, relativo all'assistenza prestata in favore di una diversa società che aveva stipulato un contratto di cessione d'azienda con la debitrice. L'attività riguardava un arbitrato, concluso con lodo che aveva dichiarato risolto il rapporto concessorio con un Comune, e un secondo procedimento cautelare interrotto per l'apertura della procedura concorsuale. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per difetto di prova del credito; in sede di opposizione il Tribunale aveva escluso il credito ritenendo che l'incarico fosse stato conferito dalla società cedente e che non vi fosse subentro della cessionaria nel contratto di patrocinio, trattandosi di contratto personale ex art. 2558 c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 75, 99, 101, comma 1, e 112 c.p.c. e dell'art. 98, comma 7, l. fall., sostenendo che la questione fosse di merito e non rilevabile d'ufficio senza eccezione della curatela/procedura; 3) extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2558 c.c., perché il contratto di patrocinio non sarebbe necessariamente personale; 5) omessa motivazione in relazione alla pretesa infungibilità del contratto professionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale avesse deciso su una questione di titolarità del rapporto controverso rilevata d'ufficio senza previamente attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. La questione non era di puro diritto ma richiedeva di esaminare il contratto di cessione d'azienda e il possibile subentro nel rapporto di patrocinio, sicché l'omessa interlocuzione ha leso il diritto di difesa del ricorrente. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto del Tribunale di Roma è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    in giudizio personalmente

    richiamato solo per indicare la comparizione personale del ricorrente

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il giudice che intenda porre a base della decisione una questione rilevata d'ufficio deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine per memorie; l'omissione può determinare nullità se la questione non è di puro diritto e la parte indica il pregiudizio difensivo subito

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte in ricorso

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte in ricorso

  • art. 101, comma 1, c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte in ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di extrapetizione

  • art. 98, comma 7, l. fall.

    richiamato tra le norme dedotte in ricorso

  • art. 2558 c.c.

    Se non è pattuito diversamente

    il cessionario subentra nei contratti aziendali non personali; tuttavia la norma ammette deroga pattizia e la qualificazione del contratto come personale va valutata con cautela

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione del provvedimento

Massime di principio

  • La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso può essere rilevata d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti, ma quando la questione non è di puro diritto e richiede accertamenti fattuali o interpretativi deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La nullità derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio sussiste solo se la parte deduce concretamente quale difesa avrebbe potuto svolgere ove avesse potuto interloquire tempestivamente.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice qualifica d'ufficio la questione nei limiti delle allegazioni e degli atti, ma resta fermo l'obbligo di provocare il contraddittorio se la qualificazione incide su profili fattuali o misti di fatto e diritto.
  • Nella cessione d'azienda, il subentro del cessionario nei contratti del cedente va verificato anche alla luce dell'eventuale natura personale del rapporto e delle specifiche pattuizioni derogatorie, non potendosi applicare in modo automatico l'esclusione di cui all'art. 2558 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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