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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11431/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, avvocato che ha svolto attività di difesa a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso (€ 7.474,50) davanti al Tribunale di Venezia; il Tribunale non avrebbe mai pronunciato sulla istanza. Beltrame ha quindi introdotto giudizio ordinario per ottenere il pagamento, sostenendo che l'art. 170 del D.P.R. n.115/2002 disciplina l'opposizione solo in caso di provvedimento di accoglimento o diniego e non in caso di omessa pronuncia, per cui la domanda ordinaria sarebbe proponibile. In sede di cassazione ha anche denunciato violazione degli artt. 42 Cost. e 1, 99 e 100 c.p.c. per presunta compressione del diritto di accesso alla giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure e affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la mancata adozione di un provvedimento (né accoglimento né rigetto) sull'istanza di liquidazione va equiparata al diniego; conseguentemente il rimedio esclusivo esperibile è quello di cui all'art. 170 del D.P.R. n.115/2002 (opposizione), da promuovere davanti al giudice del procedimento in cui l'attività è stata svolta. La Corte ha motivato la soluzione richiamando la natura funzionale della competenza del giudice del procedimento, il suo potere di verificare la spettanza stessa del patrocinio e la congruità delle voci di liquidazione. Non sono state attribuite le spese in favore della parte intimata, atteso che il Ministero non ha svolto difesa in cassazione; è stata inoltre rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 170

    L'art.170 disciplina il rimedio dell'opposizione contro il provvedimento di diniego o accoglimento dell'istanza di liquidazione. La Corte interpreta la norma in senso estensivo: anche il silenzio/omessa pronuncia equivale a diniego, pertanto l'opposizione prevista dall'art.170 è l'unico strumento esperibile per contestare la mancata liquidazione del compenso.

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 15, 82, 84

    Gli artt. richiamati concernono la normativa speciale sul patrocinio a spese dello Stato e le modalità di liquidazione; la Corte li considera nel quadro della competenza funzionale del giudice del procedimento per decidere sulla liquidazione, con controllo non solo degli importi ma anche della spettanza del beneficio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis richiamato)

    La Corte dà atto che ricorrono i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi della norma citata.

  • Costituzione, art. 42

    Richiamato dal ricorrente per dedotta lesione del diritto d'accesso alla giustizia; la Corte ritiene infondata la censura perché il rimedio specifico previsto dalla normativa speciale non impedisce l'accesso alla tutela, essendo riservata una procedura esclusiva ma effettiva (opposizione ex art.170).

  • Codice di procedura civile, artt. 1, 99, 100

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e all'accesso al giudice; la Corte li ritiene non violati poiché la disciplina speciale prevede un rimedio specifico e funzionale per la materia del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Se un avvocato ha prestato assistenza ad un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e richiede la liquidazione del compenso, la competenza a decidere spetta al giudice del procedimento in cui l'attività è stata resa; tale giudice deve verificare sia la congruità degli importi sia la spettanza del beneficio.
  • Nel caso in cui il giudice non adotti alcun provvedimento sull'istanza di liquidazione (silenzio), tale silenzio è equiparato al diniego e l'unico rimedio esperibile è l'opposizione prevista dall'art.170 del D.P.R. n.115/2002, proposta davanti allo stesso giudice del procedimento.
  • Non è normalmente proponibile una domanda ordinaria per ottenere il compenso quando è prevista una procedura speciale: prima va esperito il rimedio speciale (opposizione); la declaratoria di improponibilità della domanda ordinaria è dunque conforme alla disciplina speciale.
  • In sede di opposizione il giudice non si limita a esaminare gli importi chiesti, ma può sindacare la spettanza stessa del patrocinio a spese dello Stato (verificando le condizioni soggettive e oggettive), pertanto l'effettiva ammissibilità del compenso può essere decisa solo in quella sede.
  • Per evitare il rischio di perdere la via di tutela, l'avvocato deve sollecitare la pronuncia sull'istanza di liquidazione e, in caso di mancata decisione, promuovere tempestivamente l'opposizione ex art.170 contro il presunto silenzio-rifiuto.

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