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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28183/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada, relativa alla guida in condizioni vietate, commessa in un comune della Campania il 4 settembre 2021. I motivi erano due: con il primo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con il secondo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver contenuto la pena nel minimo edittale, sostenendo che il giudice avesse irragionevolmente applicato una pena superiore al minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata; ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il modesto scostamento dal minimo edittale era sorretto da motivazione non illogica, fondata sui plurimi precedenti specifici dell'imputato e sulla sua spiccata capacità a delinquere. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice/contravvenzionale posta a base della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 133 c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento alla valutazione dei precedenti e della capacità a delinquere ai fini della determinazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata sull'assenza di elementi positivi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso sono dovute le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivata quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, senza che occorra un'analitica confutazione di ogni deduzione difensiva.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, in assenza di specifici profili di illogicità o violazione di legge.
  • La determinazione della pena entro la forbice edittale è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è sufficiente, per giustificare uno scostamento dal minimo, il richiamo ai precedenti penali specifici e alla capacità a delinquere dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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