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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27023/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la responsabilità penale dell\'imputata per fatti ascritti ex art. 372 c.p.. Motivi di ricorso: 1) violazione di legge per aver riformato in peius la sentenza di assoluzione senza rinnovare l\'istruttoria dibattimentale; 2) travisamento della prova, contraddittorietà della motivazione e mancata valorizzazione delle deduzioni difensive e delle dichiarazioni testimoniali favorevoli (FRANCHINO, ANDREONI), nonché della documentazione contabile prodotta; 3) eccezione di prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è manifestamente infondato perché la riforma in pejus si fonda sul superamento di un errore di diritto rilevato dalla Corte di cassazione; il Tribunale di primo grado aveva già ritenuto le dichiarazioni dell\'imputata false, perciò non sussisteva la necessità di rinnovare l\'istruttoria. Il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché attiene alla valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, e la motivazione della Corte di appello è ritenuta logica e completa. Il terzo motivo (prescrizione) è manifestamente infondato e, comunque, non rilevabile a fronte dell\'inammissibilità del ricorso. Per effetto di quanto sopra, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 28/10/2020 n.137, art.23, comma 8

    Disposto procedurale per trattare il ricorso con contraddittorio scritto; in questo procedimento il ricorso è stato trattato secondo tale forma.

  • Codice Penale, art. 372

    Norma che disciplina il reato contestato all\'imputata (reato oggetto del processo).

  • Codice Penale, art. 384

    Norma citata nella sentenza di annullamento: la Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della colpevolezza di cui all\'art. 384 (costringer a dichiarare il falso per salvare libertà o onore del congiunto) non fosse applicabile perché l\'imputata poteva astenersi dal rendere testimonianza e non era costretta a dire il falso.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000,00.

  • Cassazione, sentenza n. 7054/2022 (annullamento di rinvio)

    L\'imputata avrebbe sicuramente potuto astenersi dal rendere testimonianza ma, una volta deciso di testimoniare, aveva l\'obbligo di dire la verità e non può in alcun modo far valere la causa di esclusione della colpevolezza di cui all\'articolo 384 cod. pen. in quanto non si è trovata costretta a dire il falso dalla necessità di salvare la libertà o l\'onore del congiunto.

    Questa pronuncia ha rilevato che non opera la giustificazione prevista dall\'art. 384 c.p. e ha consentito il rinvio con indicazione di errori di diritto della sentenza assolutoria; ciò ha inciso sulla possibilità di riforma senza rinnovazione dell\'istruttoria.

  • Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 5045 del 17/11/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, quando la sentenza di primo grado contiene già una valutazione che esclude l\'attendibilità delle dichiarazioni (ad es. ne dichiara la falsità), difetta il presupposto per rinnovare l\'istruttoria in sede di rinvio.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006 (Lobriglio)

    Principio che delimita il sindacato della Corte di Cassazione: impossibilità di rivedere autonomamente la ricostruzione di fatto e la valutazione critica delle prove.

  • Cassazione, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012 (Minervini)

    Ulteriore richiamo al principio per cui la Corte di legittimità non opera riesame in fatto ma valuta la correttezza dell\'applicazione del diritto e la logicità della motivazione.

  • Cassazione, Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)

    Principio secondo cui la prescrizione verificatasi dopo la sentenza impugnata non puoò essere rilevata se il ricorso è inammissibile; richiamata per escludere utilità del terzo motivo dopo l\'inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o rivaluta le prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione di merito sono inammissibili se non denunciato un vizio di diritto.
  • La riforma in pejus di una sentenza di assoluzione su rinvio può essere legittima senza rinnovazione dell\'istruttoria quando l\'assoluzione originaria conteneva un errore di diritto o quando il primo giudice aveva già affermato l\'inattendibilità o la falsità delle dichiarazioni in modo tale da escludere la necessità di nuovi accertamenti.
  • La causa di esclusione della colpevolezza per costrizione a dichiarare il falso (art. 384 c.p.) non opera se l\'imputato poteva astenersi dal rendere testimonianza e non era effettivamente costretto a mentire.
  • Se il ricorso alla Cassazione è dichiarato inammissibile, non è possibile ottenere che la Corte rilevi questioni sopravvenute (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata).
  • La parte che impugna deve allegare e richiamare in modo completo gli atti e i verbali che intende utilizzare: affermazioni apodittiche o riferimenti incompleti ai documenti non consentono il sindacato di legittimità.

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