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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05893/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato con pena concordata ex art. 444 c.p.p. a un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per l'omessa indicazione delle ragioni per cui il giudice non aveva ravvisato i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'eventuale ricorrenza di cause di non punibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse priva di specificità, perché non indicava elementi fattuali idonei a imporre una verifica sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ed era comunque non consentita nel perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, risultando estranea alle questioni deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per sostenere la necessità di proscioglimento d'ufficio in presenza di cause di non punibilità; la Corte afferma che la doglianza non indica elementi fattuali specifici per imporre tale verifica.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i motivi deducibili nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento; le censure proposte sono ritenute estranee al suo catalogo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti di lieve entità per il quale è stata applicata la pena.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, il controllo è circoscritto ai motivi espressamente consentiti dalla legge; non sono deducibili censure estranee al catalogo previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifici elementi fattuali idonei a imporre al giudice una verifica immediata della sussistenza di cause di non punibilità; un richiamo generico è inammissibile.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso, soprattutto quando non siano indicati fatti concreti che fondino la pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità determinata da profili di colpa del ricorrente, la Corte può condannare al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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