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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28960/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale del 19 gennaio 2006 che aveva approvato il consuntivo 2005 e il preventivo 2006, oltre a nominare amministratore e due consiglieri, sulla dedotta assenza di valide tabelle millesimali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e compensato le spese; la Corte d’appello aveva riformato solo la regolazione delle spese, ponendole a carico degli impugnanti. In Cassazione il condominio ricorreva con due motivi, denunciando la violazione del d.m. n. 55 del 2014 per aver la Corte territoriale liquidato i compensi professionali del primo e del secondo grado in misura inferiore ai parametri, senza indicare il valore della causa né il criterio di liquidazione adottato. Il resistente proponeva ricorso incidentale censurando, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la riforma della compensazione delle spese di primo grado, sostenendo che la questione sulle tabelle millesimali fosse stata per lungo tempo giurisprudenzialmente oscillante e dunque idonea a giustificare la compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del condominio, ritenendo fondati i motivi relativi alla liquidazione delle spese: la sentenza impugnata non aveva motivato in modo sufficiente la determinazione globale dei compensi, né aveva correttamente individuato il valore della causa ai fini dell’applicazione dei parametri del d.m. n. 55 del 2014. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, affermando che la valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese appartiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge; inoltre, la lite non riguardava la validità delle tabelle millesimali in sé, ma l’irrilevanza della loro mancanza come causa automatica di annullamento della delibera. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale applicabile ratione temporis.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese disposta dal primo giudice costituisce apprezzamento di merito sui giusti motivi e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 1 e 4, comma 1

    I compensi vanno liquidati secondo i parametri normativi, con riferimento al valore della causa e con indicazione del criterio seguito; la liquidazione globale inferiore ai parametri richiede adeguata motivazione.

  • art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa si determina secondo le regole del codice di procedura civile, salvo diversa previsione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Non è possibile la decisione nel merito quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, come nella determinazione del valore della causa e dell’attività difensiva svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo, in caso di rigetto dell’incidentale, all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. appartiene al merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo vizi propri della motivazione nei limiti consentiti.
  • Quando il giudice liquida i compensi professionali deve rendere intelligibile il criterio adottato, individuando il valore della causa e consentendo il controllo della corrispondenza alla tariffa applicabile; una liquidazione globale e riduttiva, priva di adeguata spiegazione, è censurabile.
  • Nelle controversie condominiali il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato in base all’intero importo della delibera impugnata se si controverte della sua nullità o annullabilità per vizi relativi alla delibera stessa; solo la domanda di revisione delle tabelle millesimali può essere di valore indeterminabile.
  • Se in appello si discute soltanto della regolazione delle spese del grado precedente, il valore del giudizio di impugnazione va ricostruito sul differenziale tra quanto liquidato e quanto richiesto, tenendo conto sia del disputatum sia del decisum.
  • La Cassazione non può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto per stabilire il corretto valore della causa e la conseguente liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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