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Sentenza

Sentenza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2020 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, docente a tempo determinato, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disciplinata dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante l’accredito di complessivi 1.500 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2023. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del giudicato. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni processuali per il giudizio di ottemperanza, verificando che la sentenza azionata fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all’amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di 1.500 euro. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiede, per l’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato, la sussistenza dei presupposti processuali verificati dal giudice.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni che devono essere soddisfatte per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui assegnazione costituiva oggetto dell’obbligo sancito dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Stabiliscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l’amministrazione deve attenersi nell’esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone l’adozione di specifici adempimenti amministrativi e l’amministrazione rimane inerte, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento della mancata esecuzione dell’obbligo conformativo o esecutivo contenuto nel giudicato legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire allo spirare infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso, salvo diversa statuizione non risultante dalla decisione.
  • L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve rifondere le spese processuali alla parte che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere l’esecuzione di un giudicato rimasto ineseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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