Cassazione Civile, Ordinanza n. 12132/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società che si era aggiudicata in via definitiva l'azienda di una società ammessa a concordato preventivo contestava la decisione del liquidatore giudiziale, sollecitata dal giudice delegato, di non concedere una proroga per il pagamento del prezzo, di dichiararla decaduta dall'aggiudicazione, di incamerare la cauzione e di invitare l'aggiudicataria provvisoria a manifestare la volontà di subentrare nel contratto. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo per tardività, ritenendo applicabile il termine di otto giorni previsto dall'art. 36 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 26 e 36, comma 2, l. fall., sostenendo che il suo atto doveva essere qualificato non come reclamo ex art. 36 l. fall. ma come reclamo ai sensi dell'art. 26 l. fall., anche perché il liquidatore non sarebbe competente a decidere sulla decadenza dall'aggiudicazione e perché la giurisprudenza avrebbe ammesso il reclamo ex art. 26 contro il decreto del giudice delegato reso su reclamo ex art. 36 quando siano in gioco diritti soggettivi. Con il secondo motivo lamentava la mancata compensazione delle spese di lite per la novità della questione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la questione della corretta qualificazione del rimedio era comunque priva di interesse, perché anche applicando l'art. 26 l. fall. il reclamo sarebbe stato tardivo: il termine di dieci giorni scadeva il 18 luglio 2022, mentre il ricorso risultava depositato il 19 luglio 2022. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato in modo specifico i dati temporali accertati dal tribunale. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza non è sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo nell'ambito della vendita dei beni del debitore in concordato, per la sua natura di atto di giurisdizione esecutiva
il termine per proporre reclamo è perentorio e, nel caso concreto, anche a voler ritenere applicabile questa norma, il reclamo sarebbe stato comunque tardivo
viene considerato il rimedio previsto contro gli atti del liquidatore; il termine di otto giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento e la sua violazione comporta decadenza
sono richiamati in relazione al regime di ricorribilità per cassazione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e dei successivi decreti del tribunale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la censura investe la qualificazione del rimedio esperibile ma, in concreto, il gravame è comunque proposto oltre il termine perentorio applicabile, il motivo difetta di interesse e va dichiarato inammissibile.
- Se il giudice di merito accerta la tardività del reclamo sulla base di date non specificamente contestate, la censura in sede di legittimità non può essere accolta per mera contestazione astratta della disciplina applicabile.
- La scelta del giudice di regolare le spese secondo soccombenza non è di regola sindacabile in cassazione, salvo vizi specifici non dedotti nel caso esaminato.
- I provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in materia di vendita/liquidazione dei beni in concordato, quando svolgono funzione analoga a quella dell'esecuzione forzata, sono ricorribili per cassazione secondo il regime proprio degli atti dell'esecuzione
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