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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38969/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello per: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta mancanza di correlazione fra imputazione e sentenza a seguito della riqualificazione del reato originariamente rubricato come furto aggravato (sostanziale pregiudizio al diritto di difesa e necessità di nuove prove); 2) mancata motivazione in ordine al dolo specifico richiesto dall'art. 334 c.p.; 3) nullità per mancanza di motivazione sul reato contestato al capo 3 (artt. 110 e 490 c.p.) ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p.p.; 4) vizio motivazionale circa la presunta indicazione dei presupposti oggettivi e soggettivi nella sentenza di primo grado; 5) illegittimità della pena pecuniaria inflitta per il reato ex art. 490 c.p., ritenuto punibile solo con pena detentiva.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso come manifestamente infondato. Ha confermato che la riqualificazione operata in appello non ha violato il principio di correlazione accusa-sentenza perché non ha comportato una trasformazione radicale della fattispecie concreta e l'imputato è stato concretamente messo in condizione di difendersi (inoltre la riqualificazione risultava più favorevole). Ha ritenuto adeguata la motivazione, compresa quella sul dolo specifico e sulle contestazioni relative al capo 3, e ha affermato che la Corte territoriale, se necessario, deve integrare la motivazione anziché dichiarare automaticamente la nullità. Ha respinto l'eccezione sull'illegittimità della multa in continuazione richiamando il principio consolidato delle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 (oltre spese). (Si segnala che il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento limitato alla pena pecuniaria e la sua riformulazione, richiesta che non ha trovato accoglimento nella decisione di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Principio del concorso di persone nel reato: usato per descrivere la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati in concorso con altro soggetto

  • art. 625 c.p.

    Norma sul furto (richiamata nella prima imputazione del G.U.P.); la Corte ha poi valutato la riqualificazione del fatto

  • art. 648-ter, comma 1, c.p.

    Ricettazione: norma richiamata nella imputazione (capo 2) per i fatti ascritti all'imputato

  • art. 490 c.p.

    Reato relativo a documenti o atti falsi/uso di documenti; contestato al capo 3: la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della continuazione e legittima la determinazione della pena pecuniaria assieme alle altre

  • art. 334 c.p.

    Reato relativo all'impossessamento di cose sottoposte a sequestro: la Corte ha ritenuto che la riqualificazione a questo articolo non comportasse una trasformazione radicale della fattispecie e che la motivazione sul dolo specifico fosse adeguata

  • art. 521 c.p.p.

    Regola sulla correlazione fra imputazione e sentenza: la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione si realizza solo se la trasformazione è radicale e arreca concreto pregiudizio al diritto di difesa

  • art. 522 c.p.p.

    Connessione procedurale fra atto di accusa e decisione: richiamato nel contesto del principio di correlazione; la Corte valuta la prevedibilità e la possibilità concreta di difesa dell'imputato

  • art. 604 c.p.p.

    Prevede i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e rinviare gli atti: la Corte ha osservato che la mera carenza di motivazione non rientra automaticamente fra tali casi e che il giudice d'appello può integrare la motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: applicata dalla Corte per irrogare pagamento di euro 3.000 a carico del ricorrente

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Norma processuale speciale richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (la trattazione si è svolta per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale)

  • Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 (principio Giurisprudenziale citato)

    «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave»

    Principio interpretativo delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di continuazione, la determinazione della pena può comportare l'aumento di entrambe le pene quando il reato satellite è punito solo con pena detentiva; la Corte ha richiamato questo principio per respingere l'eccezione sull'illegalità della pena pecuniaria

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice di merito non viola automaticamente il principio di correlazione accusa-sentenza: occorre verificare se la trasformazione sia radicale e se abbia arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il diritto di difesa è tutelato quando l'imputato, nel corso del processo, abbia avuto la possibilità concreta di conoscere e discutere la nuova qualificazione; in assenza di "sorpresa" la garanzia può ritenersi rispettata anche se la riqualificazione è intervenuta in appello.
  • La Corte d'appello, se rileva carenze motivazionali nella sentenza di primo grado, ha il potere e il dovere di integrare e sviluppare la motivazione anziché limitarsi a dichiarare la nullità, salvo i casi tassativi previsti dalla legge processuale.
  • La carenza di motivazione non rientra automaticamente tra i casi prescritti per la nullità con rinvio: il giudice superiore può decidere nel merito e fornire adeguata motivazione integrativa.
  • In tema di continuazione tra reati, la giurisprudenza di legittimità ammette che l'eventuale aumento delle pene per la fattispecie più grave possa riflettersi anche sulle pene previste per il reato satellite, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, ove ricorrano profili di colpa, a sanzioni a favore della cassa delle ammende; ciò costituisce deterrente all'impugnazione temeraria.

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