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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40556/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'ordinanza dà atto che la motivazione della Corte d'appello era adeguata sia quanto al giudizio di recidiva sia quanto alla confisca.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Dai passaggi dell'ordinanza emergono due censure principali: una relativa alla contestazione della recidiva, ritenendo che il giudizio sulla maggiore pericolosità e sulla più accentuata capacità a delinquere non fosse adeguatamente giustificato; l'altra relativa alla confisca, deducendo l'assenza dei presupposti per la misura in relazione alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. La Suprema Corte rileva tuttavia che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla recidiva, valorizzando numero e omogeneità dei precedenti, sia sulla confisca, dando conto della sproporzione tra il denaro e i redditi/attività lecita dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 85-bis d.P.R. 309/90

    La confisca presuppone, oltre alla condanna per il reato di cui all'art. 73 del medesimo testo, che i beni siano nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che abbiano valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    È il reato presupposto richiamato per l'applicazione della confisca prevista dall'art. 85-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dalla declaratoria di inammissibilità deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio di recidiva richiede una valutazione discrezionale sulla maggiore attitudine a delinquere desunta dalla relazione tra precedenti penali e nuovo reato, tenendo conto della natura e del tempo dei precedenti e della maggiore pericolosità manifestata dal nuovo illecito.
  • La motivazione sul riconoscimento della recidiva può essere anche implicita, purché consenta di comprendere le ragioni della maggiore pericolosità e della più accentuata colpevolezza.
  • La risalenza nel tempo dell'ultimo precedente non è, da sola, sufficiente a smentire un giudizio di recidiva adeguatamente fondato sul numero e sull'omogeneità delle condotte pregresse.
  • La confisca prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 richiede la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo all'interessato e la sproporzione tra il suo valore e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta; non è necessario indicare ulteriori presupposti oltre a quelli previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioConfisca di prevenzione
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiMisure di prevenzioneEsecuzione penale
IstitutiRecidivaConfisca

Testo integrale

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