Cassazione Civile, Ordinanza n. 18031/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un lavoratore per retribuzioni e trattamento di fine rapporto conseguenti alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dal curatore fallimentare. In sede di rinvio la corte d’appello ha ammesso il credito per un importo calcolato dal 16 marzo 2002 al 31 luglio 2009, con rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in sentenza. Il fallimento ha proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sulle preclusioni processuali, sostenendo che, essendo risultato vittorioso in primo grado, non aveva l’onere di riproporre in appello le questioni istruttorie relative all’aliunde perceptum/percipiendum; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la domanda originaria del lavoratore era limitata a un periodo più ristretto e che la corte d’appello avrebbe deciso ultra petita; 3) violazione delle norme sul credito di lavoro e sulla rivalutazione monetaria, lamentando che la corte territoriale avesse individuato un dies ad quem erroneo per la rivalutazione, invece del decreto di esecutività dello stato passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la precedente sentenza rescindente aveva già vincolato il giudice di rinvio alla quantificazione dei crediti maturati dopo il licenziamento del 15 marzo 2002 fino al luglio 2009, con formazione di giudicato implicito sulle questioni presupposte e con preclusione a riesaminare il periodo di spettanza del credito; inoltre, le questioni istruttorie non riproposte in appello dovevano intendersi rinunciate. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che il credito, sorto in costanza di procedura per effetto dell’inefficacia del licenziamento, aveva natura di debito di massa/prededucibile e che la censura sulla rivalutazione non era conducente, perché la formulazione della doglianza mirava in sostanza a incidere in modo incompatibile sulla componente essenziale del credito; al più, la parte della motivazione della corte d’appello poteva integrare un errore materiale. Conseguentemente ha condannato il fallimento alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le istanze e questioni non riproposte in appello dalla parte integralmente vittoriosa in primo grado devono intendersi rinunciate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul giudizio di rinvio, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudizio di rinvio; la Corte ha ribadito la vincolatività del dictum rescindente.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e ai punti coperti da giudicato implicito.
Il giudizio di rinvio è a istruzione sostanzialmente chiusa e non consente conclusioni diverse da quelle rassegnate nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta assorbita e comunque non decisiva nel contesto del giudizio di rinvio.
È richiamato come base per rivalutazione monetaria e interessi dei crediti di lavoro.
Richiamato dal ricorrente in tema di collocazione e trattamento dei crediti nel fallimento.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le regole sui crediti di lavoro nel fallimento.
Nel precedente giudizio aveva rilevato per stabilire gli effetti della pendenza del rapporto di lavoro e della successiva inefficacia del licenziamento.
Richiamato dal ricorrente come riferimento al decreto di esecutività dello stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norma che ha inserito la previsione sul raddoppio del contributo unificato.
Richiamata nel precedente dictum in relazione all’inefficacia del recesso del curatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la parte e il giudice sono vincolati non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il necessario presupposto, con formazione di giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali o presupposte non più riesaminabili.
- Il giudizio di rinvio ha struttura sostanzialmente chiusa: non possono essere introdotte o riesaminate questioni incompatibili con il decisum di cassazione, né possono essere ampliate le conclusioni oltre i limiti fissati dalla sentenza rescindente.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado che non riproponga in appello specifiche domande o eccezioni non esaminate deve considerarle rinunciate, con conseguente preclusione del loro esame nei successivi gradi.
- In materia di crediti di lavoro sorti per effetto della declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dal curatore, il credito maturato dopo il recesso può essere trattato come debito di massa/prededucibile, ferma la collocazione privilegiata riconosciuta in sede di ammissione.
- La censura che, sotto il profilo del dies ad quem della rivalutazione, tenda in concreto a svuotare una componente legale essenziale del credito non può essere accolta se contrasta con la natura del credito e con il titolo giudiziale formatosi; eventuali incongruenze lessicali della motivazione possono integrare al più un errore materiale.
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