Cassazione Penale, Sentenza n. 43207/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva dichiarati responsabili dei reati di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 110 e 640-bis c.p.). Il difensore di Battista deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni su cui si fondava la condanna (disposte in altro procedimento non connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) e denunciava compendio probatorio insufficiente: sosteneva l'assenza di artifici e raggiri, la presenza effettiva delle attrezzature, il fatto che Battista non fosse amministratore ma solo socio di minoranza e chiedeva l'estinzione per prescrizione. Il difensore di Di Ruggiero lamentava che le fatture e i preventivi corrispondevano ai beni effettivamente presenti, che il cambio di fornitore era stato comunicato regolarmente e non vi fosse alcun accordo fraudolento tra le società; in sostanza contestava l'esistenza degli artifici contestati e la falsità delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio (attività non consentita in sede di legittimità) e che la motivazione della Corte d'appello fosse razionale e adeguata a spiegare le conclusioni: la Never Surrender aveva richiesto il finanziamento ad Invitalia, aveva variato il fornitore verso la Glamour Vogue riconducibile a Di Ruggiero, non aveva pagato integralmente Technogym e vi erano trasferimenti bancari e documentazione fattuale (fatture e bonifici) che dimostravano una sproporzione tra giustificativi prodotti (C 114.207,32) e spesa effettiva (C 45.750,00), con restituzioni di somme a Battista. Pertanto è stata confermata la fondatezza della qualificazione di reato ai sensi dell'art. 640-bis c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. L'eccezione di prescrizione proposta tardivamente è stata ritenuta manifestamente infondata e inammissibile poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi del valido rapporto di impugnazione necessario per declarare cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.).
Norme richiamate
Concorso nel reato principale: utilizzato per qualificare la responsabilità simultanea di più soggetti nel medesimo fatto criminoso
Configurata la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in virtù di artifici e raggiri (preventivi/fatture gonfiate, bonifici e restituzioni) finalizzati all'ottenimento dell'agevolazione
Richiamato in relazione all'inutilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento non connesso; la Corte di merito ha comunque motivato la condanna anche prescindendo da tali elementi
Norma invocata dai difensori per chiedere l'estensione dei motivi di impugnazione; non ha inciso sull'esito perché le censure rimanevano valutazioni di merito
Applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile
Richiami in ordine a cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valutare tali cause in Cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: i ricorsi fondati su una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- L'inutilizzabilità di singole prove (es. intercettazioni) non determina automaticamente l'insussistenza del reato se la motivazione di merito si fonda anche su altri elementi probatori valutati razionalmente
- Discrepanze tra preventivi/fatture e spese effettivamente sostenute, insieme a flussi bancari riconducibili a restituzioni o pagamenti sospetti, possono integrare gli "artifici e raggiri" rilevanti per l'art. 640-bis c.p.
- La constatazione da parte degli ispettori della presenza materiale delle attrezzature non esclude la fattispecie fraudolenta se le fatture e i costi risultano fittizi o gonfiati rispetto alla spesa effettivamente sostenuta
- La discussione sulla prescrizione o altre cause di non punibilità in Cassazione può essere preclusa se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
- Ricorsi manifestamente infondati o rivolti a riconsiderare i fatti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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