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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35290/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di una somma in favore della cessionaria di un credito originariamente bancario, fondato su un contratto di mutuo e su una fideiussione collegata a un finanziamento agevolato. L'opponente contestava: la nullità del ricorso monitorio per genericità dell'esposizione; il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, assumendo non provata l'inclusione del credito nel blocco ceduto ex art. 58 TUB; il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti contrattuali; la nullità del mutuo per usura ex art. 1815, comma 2, c.c.; la nullità/inopponibilità della fideiussione ex art. 1956 c.c. Il tribunale rigettava l'opposizione, mentre la corte d'appello revocava il decreto solo in parte, condannando il debitore al pagamento della sorte capitale di euro 300.000,00 oltre interessi legali, e confermando il resto. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: violazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto provata la cessione del credito solo sull'avviso pubblicato; violazione dell'art. 214 c.p.c. e omesso esame per aver qualificato come generico il disconoscimento delle sottoscrizioni; errore sul mancato accertamento della composizione del credito e vizio di motivazione per contrasto tra revoca del decreto e riconoscimento della sorte capitale; nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem sulle ulteriori censure d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione come generico del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti posti a base del credito. Ha osservato che, quando il disconoscimento riguarda tutti gli atti prodotti a fondamento della pretesa monitoria e la parte avversa chiede verificazione, il giudice deve procedere alla verificazione stessa e non può escluderne la necessità sulla base di elementi indiziari alternativi. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 TUB

    La mera pubblicazione dell'avviso di cessione non esaurisce, di per sé, l'esigenza di verificare che il credito azionato rientri effettivamente nel blocco ceduto, quando ciò sia specificamente contestato.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che agisce per il pagamento deve comunque assolvere l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, nei limiti in cui siano contestati.

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e determinato; se riguarda tutti i documenti prodotti a fondamento della pretesa ed è formulato in modo adeguato, impone la verificazione delle sottoscrizioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati denunciati vizi di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza; la Corte ha accolto il motivo relativo all'art. 214 c.p.c., assorbendo gli altri.

  • art. 132 c.p.c.

    Il ricorrente aveva dedotto vizio di motivazione apparente o contraddittoria; la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché assorbite.

  • art. 1815 c.c.

    L'eccezione di usura era stata prospettata dal debitore, ma non è stata oggetto della decisione di legittimità per effetto dell'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 1956 c.c.

    L'eccezione relativa alla fideiussione era stata ritenuta irrilevante nei gradi di merito, ma non è stata scrutinata in cassazione perché assorbita.

  • art. 111 c.p.c.

    È stato dato atto dell'intervento in appello della società cessionaria/procuratrice quale successiva avente causa nel credito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della sottoscrizione, per essere idoneo a paralizzare la valenza probatoria della scrittura privata, deve essere specifico e riferito in modo chiaro ai documenti concretamente prodotti; se investe tutti gli atti posti a base della pretesa e la controparte chiede verificazione, il giudice non può arrestarsi a una valutazione meramente apodittica di genericità.
  • Quando la parte attrice fonda la pretesa su documenti contrattuali contestati, la verificazione delle sottoscrizioni non può essere sostituita da presunzioni o da elementi indiretti relativi alla compatibilità soggettiva delle firme, dovendosi prima accertare l'autenticità dei documenti oggetto di disconoscimento.
  • La prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB, se specificamente contestata quanto all'inclusione del singolo credito, richiede un accertamento concreto della riconducibilità del credito al perimetro ceduto; l'avviso pubblicato svolge funzione pubblicitaria ma non elimina ogni contestazione sulla individuazione del credito.
  • In presenza di un ricorso per cassazione fondato su un error in procedendo decisivo che comporti cassazione e rinvio, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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