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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29380/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna del Tribunale di Piacenza per furto aggravato (capi 1), 2) ) e per ricettazione (capo 4) limitatamente a monopattino e I-Pod). I motivi di impugnazione sono: 1) travisamento di fatto processuale relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (la difesa sostiene di aver indicato le ragioni della necessità di nuove escussioni, la corte d'appello ha ritenuto la richiesta generica); 2) vizio di omessa motivazione circa la riconoscibilità dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. (tenuità del valore dei beni); 3) vizio di omessa motivazione in relazione ai problemi psichici dell'imputato e alla loro incidenza sul dolo; 4) vizio di omessa motivazione riguardo al valore probatorio del silenzio dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è manifestamente infondato perché la richiesta di rinnovazione davanti al Tribunale risultava generica (si limitava a chiedere "l'escussione delle persone offese ai sensi dell'art. 507 c.p.p.") e non specificava perché la ripetizione di prove già acquisite non fosse superflua; 2) il secondo motivo difettava di specificità: l'atto di appello conteneva una affermazione apodittica sulla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, senza censurare concretamente le valutazioni del primo grado; la corte di appello aveva del resto ritenuto il valore dei beni "apprezzabile"; 3) gli altri motivi (psicopatologia e silenzio) sono manifestamente infondati perché la corte d'appello ha affrontato la questione dell'elemento psicologico e ha ritenuto provato il dolo anche sulla base del silenzio dell'imputato e della mancata spiegazione della provenienza dei beni. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ammenda di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti; richiede nel caso procedurale specifico la trattazione secondo le norme indicate

  • art. 611 c.p.p.

    richiamata insieme all'art. 610 per regolare la trattazione in camera di consiglio senza parti; conferma le modalità procedurali seguite

  • art. 507 c.p.p.

    norma che attribuisce al giudice poteri officiosi per l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova nuovi; la Corte osserva che la richiesta formulata ai sensi dell'articolo, se generica, non impone l'esercizio di tali poteri e non giustifica la rinnovazione di prove già acquisite senza specificare il carattere di novità o le ragioni di non superfluità

  • art. 648 c.p.

    riguarda ipotesi attenuanti nella ricettazione (richiesta di riconoscimento dell'attenuante per valore tenue dei beni); la Corte osserva che la parte non ha specificato censure concrete e che la corte d'appello aveva ritenuto il valore dei beni "apprezzabile", escludendo implicitamente la tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina la condanna alle spese del procedimento in Cassazione e la possibilità di infliggere ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria che riguarda mezzi di prova già acquisiti deve essere formulata con specificità: indicare perché la ripetizione è necessaria e quale elemento di novità o di difetto formale sussista; la mera invocazione dell'art. 507 c.p.p. è insufficiente
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (es. art. 648, comma 4, c.p.) è necessario che l'impugnazione contenga censure concrete e specifiche rispetto alla valutazione del giudice di merito; affermazioni generiche sono inammissibili in Cassazione
  • Il giudice di merito non è tenuto a trattare ogni singolo rilievo fatto dalle parti: è sufficiente che la motivazione complessiva risulti logicamente coerente e affronti i profili essenziali che hanno determinato la decisione
  • Il silenzio dell'imputato può costituire elemento indiziario rilevante circa la consapevolezza o la mala fede nella provenienza dei beni, se non accompagnato da spiegazioni alternative plausibili o da elementi probatori contrari
  • Questioni riguardanti profili psichici richiedono elementi probatori specifici (es. consulenze tecniche, perizia psichiatrica) che colleghino le infermità alla incapacità di volere o di intendere ovvero alla esclusione del dolo; mere affermazioni di carattere generico non sono sufficienti

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