Cassazione Civile, Ordinanza n. 20622/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA per l'anno 2005 chiesto da una società in dichiarazione fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che non vi fosse decadenza dal diritto al rimborso, perché l'istanza era stata inserita nel quadro RX della dichiarazione e il modello VR avrebbe avuto soltanto funzione di rendere esigibile il credito. In cassazione l'Agenzia deduce due motivi: con il primo lamenta la violazione degli artt. 75 c.p.c., 2495 c.c. e 110 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta prima della proposizione del giudizio; con il secondo denuncia la violazione delle regole sull'onere della prova in materia di crediti fiscali di rimborso. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendo che il giudizio sia stato instaurato da un soggetto ormai estinto e quindi privo di capacità processuale e di legittimazione attiva; dichiara assorbito il secondo motivo. Poiché il vizio è originario e insanabile, la sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, essendo il processo non proseguibile. Le spese sono compensate integralmente per la natura meramente processuale della decisione e perché l'eccezione è stata sollevata solo in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge invocato dalla parte ricorrente.
Richiamato per sostenere il difetto di capacità processuale della società estinta.
Richiamato in relazione alla prosecuzione del processo e alla soggettività processuale.
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e, quindi, il venir meno della sua legittimazione processuale.
La Corte applica la cassazione senza rinvio quando rileva un vizio insanabile originario che impedisce la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, se anteriore alla proposizione del ricorso, determina il difetto di capacità processuale del soggetto estinto e la carenza di legittimazione a stare in giudizio.
- Un vizio originario e insanabile del processo, quale la proposizione della domanda da parte di un soggetto estinto, impone la cassazione senza rinvio perché il giudizio non può essere proseguito.
- Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che si sia formato un giudicato interno specifico sulla questione; il giudicato interno non si forma in assenza di una pronuncia espressa sulla questione pregiudiziale o di rito.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per una ragione pregiudiziale che assorbe le ulteriori censure, queste ultime restano prive di esame.
- In presenza di una decisione meramente in rito e di questione sollevata solo in cassazione, le spese possono essere compensate integralmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20449/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20450/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20455/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20458/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20460/2023 del 17/07/2023
- ordinanza_civile · 17 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20461/2023 del 17/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →