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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato il 21 aprile 1994 per l'utilizzo di un terreno agricolo. In appello era stato accertato che il contratto era inefficace perché sottoscritto da un soggetto che aveva dichiarato di agire quale rappresentante di una società semplice diversa da quella che poi aveva tentato di ratificare l'operato; per conseguenza era stato ordinato il rilascio del terreno e, con sentenza definitiva, era stato poi liquidato il danno per l'estirpazione delle viti, il mancato reddito da indisponibilità del fondo e l'eventuale sanzione amministrativa. I ricorrenti hanno impugnato entrambe le sentenze. Contro la sentenza non definitiva hanno dedotto: ultrapetizione per avere la corte dichiarato l'inefficacia del contratto anziché limitarsi a decidere sulla domanda di risoluzione per inadempimento; erronea esclusione della continuità tra due società e della rilevanza del medesimo codice fiscale; violazione delle regole sulla rappresentanza nella società semplice e sulla ratifica dell'operato del preteso rappresentante. Contro la sentenza definitiva hanno dedotto: illegittimo rigetto della sospensione in attesa dell'esito del ricorso sulla sentenza non definitiva; violazione del contraddittorio per la consulenza tecnica disposta solo nei confronti di alcuni soggetti; erronea ammissione tardiva o valutazione dei documenti; nullità della CTU e violazione dell'onere della prova, sostenendo che i danni non potevano essere provati tramite consulente ma avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte attrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti contro sentenze non definitiva e definitiva della medesima controversia. Ha respinto il ricorso contro la sentenza non definitiva, ritenendo infondate le censure di ultrapetizione e di violazione delle norme sulla rappresentanza della società semplice, perché il giudice di merito poteva rilevare d'ufficio l'inefficacia del contratto per difetto di potere rappresentativo e perché la domanda di risoluzione presuppone comunque un contratto valido ed efficace. Ha dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il motivo sulla sospensione del giudizio, a seguito della riunione. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati anche i motivi relativi alla sentenza definitiva: inammissibile la censura sul contraddittorio perché non diretta contro la ratio della decisione; inammissibile la doglianza sulla produzione documentale per mancata indicazione del contenuto e della decisività dei documenti; inammissibile la doglianza sulla nullità della CTU per mancata tempestiva eccezione; infondata la censura sulla violazione dell'onere della prova, poiché il consulente tecnico può essere incaricato anche di accertare fatti tecnicamente rilevanti. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non è incorso in ultrapetizione perché la questione dell'inefficacia del contratto era stata introdotta nel giudizio e, comunque, era rilevabile d'ufficio nei limiti del thema decidendum.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    La decisione deve essere adottata secondo diritto, includendo il rilievo officioso dell'inefficacia del contratto ove emerga dagli atti.

  • art. 2266 c.c.

    Nella società semplice i diritti e le obbligazioni sono acquistati per mezzo dei soci che hanno la rappresentanza; la decisione esclude che, in difetto di prova della continuità societaria, una società diversa possa ratificare l'operato del preteso rappresentante.

  • art. 2266, comma 2, c.c.

    La censura è respinta perché la disciplina della rappresentanza della società semplice non consente di attribuire efficacia a un'operazione compiuta senza potere rappresentativo in assenza di prova della legittimazione o della successione tra enti.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità della consulenza tecnica devono essere eccepite tempestivamente nella prima difesa successiva; in difetto l'eccezione è inammissibile.

  • art. 279, comma 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione dell'impugnazione sulla sentenza non definitiva.

  • art. 295 c.c.

    Il motivo sulla sospensione è dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo la riunione dei ricorsi.

  • art. 345 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato ingresso di documenti prodotti tardivamente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di allegazione della decisività.

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi avverso sentenze diverse ma emesse nella medesima controversia, in applicazione del principio assimilabile alla proposizione di più impugnazioni contro la stessa sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla violazione dell'onere della prova è respinta perché la CTU percipiente può essere utilizzata per l'accertamento di fatti tecnicamente rilevanti, purché il fatto costitutivo sia allegato dalla parte.

  • art. 2041 c.c.

    Non citato nel ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • La domanda di risoluzione per inadempimento presuppone l'esistenza di un contratto valido ed efficace; il giudice investito di tale domanda può e deve verificare preliminarmente l'effettiva esistenza del vincolo negoziale, anche rilevando d'ufficio un difetto originario di rappresentanza o un'inefficacia del contratto.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice decide su una questione che è stata introdotta nel giudizio dalle difese della parte o che è rilevabile d'ufficio, purché la statuizione si collochi nel perimetro della domanda e delle eccezioni ritualmente dedotte.
  • In tema di società semplice, l'efficacia degli atti compiuti in nome dell'ente richiede la prova del potere rappresentativo del soggetto agente; in mancanza, la successiva ratifica è idonea solo se proviene dal medesimo soggetto legittimato o da un ente effettivamente subentrato, circostanza che deve essere provata.
  • Il mero dato dell'identità del codice fiscale non è, di per sé, decisivo a dimostrare la continuità tra due società diverse, ove gli altri elementi di fatto evidenzino differenti compagini sociali, assenza di trasferimenti di quote e mancanza di fenomeni trasformativi.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente l'omessa ammissione di documenti o la nullità di una CTU: occorre indicare specificamente il contenuto dei documenti, la loro decisività e, per le nullità, la tempestiva eccezione nella prima difesa utile.
  • La consulenza tecnica può avere natura percipiente e servire anche ad accertare fatti tecnicamente complessi; in tal caso la parte deve allegare i fatti costitutivi del diritto, mentre l'accertamento tecnico può essere demandato al consulente dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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