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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava con ricorso cumulativo due sentenze della Commissione Tributaria Regionale che avevano dichiarato inammissibile la revocazione per errore di fatto proposta contro precedenti decisioni della stessa CTR. Secondo la ricorrente, le sentenze revocande avevano erroneamente ritenuto sussistente una disparità tra quote di fatto e quote di diritto nella divisione di beni immobili caduti in comunione ereditaria, disparità che aveva portato a qualificare come vendita, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 131/1986, l'eccedenza dei conguagli in denaro rispetto al 5% delle quote di diritto. La ricorrente sosteneva che il valore della massa comune fosse stato quantificato in modo errato, e che, se correttamente valutato, avrebbe escluso la disparità tra quote e quindi anche l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro e ipocatastale propria della sentenza costitutiva. Con il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, identificato nell'asserita inesistenza della disparità tra quote e nell'erronea quantificazione del valore della massa comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non colpiva la ratio decidendi delle sentenze impugnate, le quali avevano escluso la revocabilità per errore di fatto perché la questione del valore della massa comune e della disparità tra quote era stata specificamente esaminata, non risultando alcuna svista percettiva; inoltre, il tema era stato oggetto di contraddittorio tra le parti. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità della revocazione già dichiarata dal giudice tributario regionale, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo se l'errore consiste in una svista percettiva su un fatto non controverso e non già oggetto di decisione; se il fatto è stato discusso e valutato, manca il presupposto revocatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il motivo è inammissibile quando viene usato per riproporre una censura che non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se diretta solo a reiterare il dissenso sulla ricostruzione del fatto.

  • art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986

    differenza tra quote di fatto e quote di diritto; conguagli eccedenti il 5%

    La norma è richiamata per affermare che, in presenza di conguagli eccedenti la soglia del 5% rispetto alle quote di diritto, l'eccedenza assume rilievo come vendita ai fini dell'imposizione proporzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva del giudice su un fatto non controverso e non valutato nel merito; se il fatto è stato esaminato e discusso in contraddittorio, il rimedio non è esperibile.
  • In sede di legittimità il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera reiterazione della tesi già disattesa non è idonea a fondare l'accoglimento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per surrogare una critica alla valutazione del fatto già compiuta dal giudice, né per riesaminare indirettamente una decisione ormai definitiva.
  • Nella divisione ereditaria, ove i conguagli in denaro superino la soglia del 5% rispetto alle quote di diritto, l'eccedenza può essere trattata fiscalmente come vendita ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 131/1986.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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