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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31149/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per omesso deposito in cancelleria nel termine di legge ex art. 369 c.p.c. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania. Tuttavia, come emerge dal controricorso dell'ente resistente e dalla certificazione negativa della cancelleria, il ricorso per cassazione, pur notificato, non è stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio la procedibilità del ricorso e ha ritenuto che l'omesso deposito integri una causa di improcedibilità, più grave del deposito tardivo. È stato richiamato inoltre il principio secondo cui la successiva costituzione del controricorrente non sana il difetto di deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio; l'omesso deposito è sanzionato allo stesso modo, se non più gravemente, del deposito tardivo.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato nel testo in relazione alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 387 c.p.c.

    richiamato nel testo in relazione alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    la costituzione del controricorrente non sana la mancata osservanza del termine di deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    indicato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nella cancelleria entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione è un onere processuale perentorio; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando l'esistenza del ricorso emerga dagli atti del resistente.
  • La successiva costituzione del controricorrente non sana la mancata tempestiva produzione del ricorso depositato in cancelleria.
  • L'omesso deposito del ricorso è sanzionato con improcedibilità anche più nettamente del deposito tardivo, poiché viene meno il presupposto documentale necessario per il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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