Cassazione Civile, Ordinanza n. 33211/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva notificato un atto di precetto per circa 90.000 euro in esecuzione di una sentenza che riconosceva danni da vizi di un immobile venduto. Il debitore aveva proposto opposizione al precetto davanti al Tribunale di Venezia, sostenendo che tra le parti fosse intervenuta una transazione con cui il creditore, a fronte del pagamento di 5.500 euro, aveva rinunciato agli atti, all'azione e al titolo esecutivo. Il creditore si era costituito resistendo all'opposizione e proponendo in via riconvenzionale l'accertamento della nullità o inefficacia della transazione, oppure l'annullamento per incapacità o vizio del consenso e la rescissione per lesione; le stesse domande erano state anche proposte in un separato giudizio instaurato dallo stesso creditore dinanzi al medesimo Tribunale. Il giudice del primo procedimento, ritenendo pregiudiziale il secondo, aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione degli artt. 295, 273, 274 e 39 c.p.c., sostenendo che non vi fosse pregiudizialità ma continenza/litispendenza parziale, e che, trattandosi di cause pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, si dovesse disporre la riunione oppure, se impossibile per diversa fase, sospendere eventualmente il secondo giudizio per prevenzione, non il primo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che tra i due giudizi vi fosse una relazione di parziale identità, idonea a integrare la continenza in senso ampio, ma ha sottolineato che la disciplina della litispendenza/continenza opera solo se le cause pendono davanti a giudici diversi. Poiché invece i due procedimenti erano pendenti davanti al medesimo Tribunale e, al momento del provvedimento impugnato, si trovavano entrambi nella stessa fase di precisazione delle conclusioni, il giudice non poteva sospendere il primo processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo invece valutare la riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c. La successiva decisione resa nel secondo giudizio non ha inciso, perché non risultava il passaggio in giudicato. La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Venezia, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese del regolamento sono state compensate.
Norme richiamate
La sospensione necessaria per pregiudizialità non è legittima quando i procedimenti, pur connessi o parzialmente identici, pendono davanti al medesimo giudice e possono essere riuniti; è inoltre necessario verificare l'effettiva impossibilità della riunione.
Quando davanti allo stesso giudice pendono più cause identiche, la soluzione ordinaria è la riunione dei procedimenti.
In presenza di cause connesse davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice può/dispone la riunione, salvo che le fasi processuali rendano la riunione impossibile.
La continenza può sussistere anche in caso di coincidenza parziale delle domande o di reciproca interdipendenza/specularità delle questioni dedotte.
La rinuncia al mandato del difensore non dispiega effetti nel giudizio di cassazione quando sia intervenuta dopo l'instaurazione del procedimento e prima dell'adunanza già fissata, per effetto della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
È richiamata solo quanto alle modalità di costituzione della parte resistente nel regolamento di competenza.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al giudice di merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato, non alla Corte di cassazione.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di cassazione.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La previsione di emissione contestuale del decreto di pagamento ha finalità acceleratoria e non modifica le regole di competenza sulla liquidazione.
Massime di principio
- La continenza può ricorrere anche quando le domande non siano integralmente sovrapponibili, ma presentino una coincidenza parziale di causa petendi o siano fondate sul medesimo rapporto negoziale, con domande tra loro interdipendenti o speculari.
- La disciplina della litispendenza e della continenza presuppone la pendenza delle cause davanti a giudici diversi; se i procedimenti sono davanti allo stesso ufficio giudiziario, il rimedio ordinario è la riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c., non la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- La sospensione per pregiudizialità è illegittima quando il giudice omette di verificare se i procedimenti possano ancora essere riuniti, in particolare se si trovano nella stessa fase processuale.
- La sopravvenuta decisione del giudizio asseritamente pregiudicante non rende automaticamente inammissibile il regolamento di competenza: è necessario che tale decisione sia definitiva e passata in giudicato.
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore, comunicata dopo la fissazione dell'adunanza, non produce effetti processuali per la regola della perpetuatio dell'ufficio difensivo.
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