Cassazione Penale, Ordinanza n. 31982/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di tre sentenze definitive indicate nell'istanza originaria. Con un motivo articolato ex art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) c.p.p., deduceva erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valorizzare gli indici rivelatori dell'unico disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivatamente escluso la riconducibilità delle condotte al medesimo disegno criminoso valorizzando la notevole distanza temporale, la diversa modalità esecutiva (in un caso come killer, nell'altro come procacciatore di armi), la diversità dei moventi e l'assenza di elementi univoci di una pregressa e preordinata programmazione. Le doglianze non si confrontavano specificamente con queste ragioni e non introducevano ulteriori elementi decisivi, ma proponevano solo argomenti di merito sulla prassi e sulla generica adesione ai programmi della cosca, inammissibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze definitive.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) c.p.p.
Norma richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'esistenza dell'unico disegno criminoso e quindi della continuazione.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza esecutiva che nega la continuazione, non è ammessa una mera rivalutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza di elementi univoci e concreti che dimostrino una pregressa e preordinata programmazione dei reati; la sola adesione a un generico programma delinquenziale o a prassi criminali non è sufficiente.
- Ai fini dell'esclusione dell'unico disegno criminoso possono assumere rilievo la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e la disomogeneità dei moventi, specie quando tali elementi depongano in senso contrario alla preordinazione unitaria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata e si limita a proporre argomenti alternativi di fatto non consentiti in sede di legittimità.
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