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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28345/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il calcolo della sospensione del termine di prescrizione, sostenendo che la sospensione sarebbe durata 120 giorni anziché 137 e che quindi il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello. Ha inoltre invocato una rivalutazione di elementi probatori già esaminati in appello, chiedendo alla Corte di cassazione di privilegiare una diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha fornito evidenze incontrovertibili idonee a disarticolare la motivazione della Corte territoriale. Confermato che le date rilevanti sono: reato continuato dal 01/04/2017 al 13/05/2017; rinvio 26/06/2018→09/10/2018 (sospensione 60 giorni); rinvio 08/03/2022→24/05/2022 (sospensione 77 giorni), per complessivi 137 giorni di sospensione. Ne deriva che i termini di prescrizione massimo si perfezionano successivamente alla sentenza di appello (15/02/2025 per il primo episodio e 30/03/2025 per l'ultimo), quindi la prescrizione eventuale sarebbe maturata dopo la pronuncia impugnata e non può essere rilevata con ricorso inammissibile. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Antonino Costanzo.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, indipendentemente dalle ragioni della richiesta e dal consenso o opposizione delle altre parti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021 (Irallo)

    Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui il differimento richiesto dal difensore sospende la prescrizione per tutta la durata del rinvio.

  • Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025 (Romaniello)

    Ulteriore pronuncia di conferma del principio sulla sospensione del termine di prescrizione in caso di rinvio richiesto dalla difesa.

  • Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Principio secondo cui la prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata non può essere fatta valere in cassazione se il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina la valutazione del materiale probatorio svolta in sede di merito se il ricorrente non produce evidenze oggettive, univoche e immediatamente incompatibili con la motivazione della corte di appello.
  • I rinvii d'udienza disposti su richiesta del difensore sospendono il termine di prescrizione per l'intera durata del differimento (art. 159, co.1, n.3 c.p.), indipendentemente dalle ragioni della richiesta o dal consenso delle altre parti.
  • La prescrizione che si perfeziona dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile; quindi occorre verificare le date e le sospensioni prima di proporre ricorso per cassazione.
  • Un motivo di ricorso che si limita a chiedere una diversa lettura degli stessi elementi probatori senza apportare elementi nuovi o manifestamente decisivi è generico e manifestamente infondato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese processuali e quelle della parte civile e a pagare ammende (art. 616 c.p.p.).

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