Cassazione Penale, Sentenza n. 9887/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Paolo Grasso per il reato associativo ex art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 (capo 23). Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, deducendo: numero esiguo dei partecipanti; modesto numero di reati fine attribuiti a Grasso; uso occasionale del capannone di Arconate (attività edilizia) e uso privato delle autovetture; assenza di rete soggettiva e di strutture logistiche tipiche di un sodalizio. Inoltre, con altro motivo si censurava l'automaticità dell'applicazione della custodia cautelare, nonostante l'incertezza sull'esistenza dell'associazione, senza tener conto della datazione risalente degli eventi e della situazione familiare del ricorrente (genitore di figlia in tenera età).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto corretta l'analisi probatoria basata su intercettazioni e registrazioni audiovisive (capannone e capanno di Arconate), la rilevanza indiziaria delle attivita' di 'bonifica' dopo l'individuazione dell'impianto di ripresa, la serialita' delle attivita' di stoccaggio e confezionamento di stupefacenti e il collegamento del sodalizio con un gruppo 'ndranghetista. Sul piano giuridico la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui per l'art. 74 DPR 309/90 e' sufficiente anche una organizzazione minima o 'orizzontale' strumentale alla commissione di reati ripetuti; ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato le esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) e art. 275 comma 3 c.p.p.) e ha dichiarato inammissibile/infondato il resto dei motivi, condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
La Corte interpreta la fattispecie associativa in senso ampio: non e' necessaria una struttura verticistica o molto articolata; e' sufficiente anche una organizzazione minima o 'orizzontale' funzionale alla commissione ripetuta di reati fine.
art. 274 cod. proc. pen., lett. b) e c)
Tali lettere sono richiamate per motivare le esigenze cautelari: lett. b) concernente il pericolo di inquinamento delle prove o reiterazione del reato, lett. c) concernente la gravita' indiziaria e la necessita' della misura cautelare.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Principi di adeguatezza e proporzionalita' della misura cautelare: la Corte ritenne che, alla luce delle emergenze indiziarie (serialita', collegamenti criminogeni), la custodia in carcere fosse adeguata nonostante le circostanze personali del ricorrente.
Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015 (Salvatori)
Giurisprudenza che afferma che per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non e' necessaria una struttura verticistica; e' sufficiente un minimo sostrato organizzativo anche orizzontale.
Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013 (Piacentini)
Conferma che l'elemento organizzativo e' secondario e che un'organizzazione minima puo' integrare il reato associativo ex art. 74.
Sez. 4, n. 22824 del 21/04/2006 (Qose)
Principio consolidato secondo cui l'organizzazione minima e la dimostrazione di un accordo permanente per commettere piu' reati sono sufficienti per la configurazione dell'associazione per delinquere.
Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013 (Vecchio) e Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar)
Rv. 257784 - 01; Rv. 263715 - 01
Giurisprudenza che limita il sindacato di legittimita' sull'interpretazione delle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio intercettato costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se fondata su motivazione logica.
Massime di principio
- Per l'art. 74 DPR 309/90 non e' necessaria una struttura verticistica: una organizzazione minima, stabile e funzionale alla commissione di piu' reati puo' integrare il reato associativo.
- Intercettazioni telefoniche e registrazioni audiovisive, se valutate congruamente dal giudice di merito, hanno grande valore indiziario e la loro interpretazione non e' facilmente sindacabile in Cassazione.
- Condotte di 'bonifica' di locali o altri comportamenti volti a cancellare tracce investigativesono elementi sintomatici della consapevolezza di attivita' illecite e rafforzano l'ipotesi di pericolosita' e di rischio di inquinamento probatorio.
- La serialita' dello spaccio e l'esistenza di canali stabili di approvvigionamento e luoghi dedicati allo stoccaggio/confezionamento sono indicatori rilevanti per la configurazione dell'associazione e per l'adeguatezza della misura cautelare.
- La misura cautelare va valutata secondo i parametri di proporzionalita' e adeguatezza (art. 275 c.p.p.), ma circostanze personali del ricorrente (es. responsabilita' genitoriale) possono risultare recessive se le esigenze cautelari risultano concrete e attuali.
- In sede di impugnazione in Cassazione e' difficile ottenere rinnovamento della valutazione probatoria di merito, specie su interpretazione delle captazioni; la strategia difensiva deve quindi mirare a criticare la logica argomentativa e l'insufficienza probatoria in termini giuridici stringenti.
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