Cassazione Penale, Sentenza n. 26459/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari per tre motivi: 1) errore di diritto nella qualificazione della cosa come non abbandonata (res derelicta) poiché il materiale ferroso era stato asportato da una stazione di servizio dismessa da circa dieci anni; 2) errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, dato che dal verbale di arresto risulterebbe che gli imputati furono sorpresi mentre la sottrazione era ancora in itinere; 3) inosservanza della legge penale per il rifiuto di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: a) la mera dismissione o mancato utilizzo di una struttura non dimostra di per sé la volontà del proprietario di abbandonare definitivamente le cose in essa presenti (quindi non sussisteva res derelicta); b) l'effettivo impossessamento, anche per breve tempo, di parte della refurtiva (materiale già caricato sul veicolo) caratterizza il furto consumato; la parte non ancora asportata poteva eventualmente configurare un concorso con tentato furto, ma tale tentativo è assorbito dal furto consumato. Il terzo motivo è inammissibile perché la valutazione circa la riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione ed, inoltre, le censure erano generiche e prive di adeguata istruttoria (il valore indicato di circa 1.000 euro non è stato provato sufficientemente). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 3910 del 17/12/2020
Principio secondo cui per ritenere una cosa abbandonata è necessario che risulti chiaramente la volontà del proprietario di disfarsene definitivamente; la sola dismissione della struttura non basta.
Citata in relazione a una attenuante; la Corte segnala che la valutazione della sua configurabilità non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione e che, nel caso concreto, le censure sul punto risultavano generiche.
Norma richiamata come base per la condanna alle spese processuali e per il pagamento di una somma alla cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera dismissione o inoperatività di un sito non implica automaticamente che le cose ivi presenti siano 'res derelicta'; occorre dimostrare la volontà del proprietario di abbandonarle definitivamente.
- Per distinguere furto tentato da furto consumato è determinante l'effettivo impossessamento della cosa: anche un possesso temporaneo o parziale (es. materiale già caricato su un veicolo) integra il furto consumato.
- Il tentativo di sottrarre altra parte del materiale, se già parte della refurtiva è in possesso degli autori, può in astratto integrare un concorso con tentato furto, ma di regola il tentativo viene assorbito dal furto consumato quando vi è già impossessamento.
- Le attenuanti previste dal codice penale (es. art. 62 n. 4 c.p.) devono essere tempestivamente dedotte e documentate nei gradi di merito; non è ammesso sollevare per la prima volta questioni di merito generiche in Cassazione.
- In procedimenti di impugnazione è importante fornire prove specifiche (es. documentazione sul valore reale dei beni, prove sulla volontà di abbandono del proprietario, elementi che dimostrino l'assenza di impossessamento) per sostenere deduzioni che incidono sulla qualificazione del reato o sulle attenuanti.
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