Cassazione Penale, Sentenza n. 18888/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nella lettura da parte della Corte di cassazione del ricorso ordinario: in particolare si è contestata la motivazione della Corte di appello che avrebbe ritenuto l'uso esclusivo di una Vespa contraffatta da parte del Delorier per commettere plurimi furti. Si è sostenuto che gli elementi indicati (rinvenimento della Vespa vicino ad abitazioni, riconoscimento in una sola data) fossero neutri e insufficienti a provare l'esclusiva disponibilità del mezzo, quindi la motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento ai capi di imputazione n. 3, 4, 5 e 10.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto meramente percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma piuttosto un errore di giudizio o una contestazione valutativa della motivazione, che non è rimediabile con il rimedio straordinario invocato. La Corte ha inoltre rilevato genericità del ricorso laddove si limitava a riportare un brano della sentenza senza spiegare in che modo provasse l'errore. Ha confermato che la Corte di cassazione aveva correttamente colto e rigettato la censura sull'illogicità, avendo valutato il quadro indiziario come grave, preciso e concordante circa l'esclusiva disponibilità della Vespa da parte del Delorier, distinto dalla posizione del coimputato Icardi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; richiede un errore percettivo, oggettivamente e immediatamente rilevabile e non una valutazione o un diverso apprezzamento degli elementi di prova. Il ricorso è inammissibile se l'errore ha natura valutativa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Predetto motivo di cassazione concernente vizio di motivazione; il ricorrente aveva richiamato tale vizio ma il rito straordinario ex art. 625-bis non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni logico-giuridiche che siano di natura giudicativa.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'applicazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per comminare euro 3.000,00.
artt. 81 comma 2, 110, 482, 477 e 61 n. 2 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate nella sentenza di merito inerenti la responsabilità concorrente e i reati di falsificazione ed uso di targhe e la recidiva/aggravanti; sono le norme dei capi di imputazione confermati e non rimesse in discussione dal ricorso straordinario.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019; Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022; altre pronunce richiamate)
Principi richiamati: il sindacato sulla motivazione è limitato e la manifesta illogicità è rilevabile solo se la ricostruzione alternativa proposta dall'imputato sia inconfutabile; inoltre il giudizio presuntivo basato su regole di esperienza è legittimo se ha base razionale e non si limita a mera verosimiglianza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per errori meramente percettivi, oggettivi e immediatamente rilevabili; le critiche valutative alla motivazione configurano errore di giudizio e rendono il ricorso inammissibile.
- Per far valere un errore di fatto occorre indicare chiaramente e specificamente quale percezione fattuale sia stata travisata, spiegando come ciò abbia determinato la decisione; citare estratti di sentenza senza argomentazione è generico e insufficiente.
- La Corte di legittimità non può essere chiamata a rivedere il merito e le valutazioni probatorie ordinarie se queste si fondano su un quadro indiziario dotato di gravità, precisione e concordanza; per impugnare efficacemente la motivazione occorre dimostrare che l'alternativa prospettata sia inconfutabile.
- Quando sentenze di primo e secondo grado si integrano e formano un unico corpo argomentativo, il rimedio straordinario deve confrontarsi con l'intera struttura motivazionale complessiva, non con passi isolati.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente inammissibili può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è necessario valutare la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
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