Cassazione Civile, Ordinanza n. 23879/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
La controversia
Una associazione sportiva convenne in giudizio la federazione sportiva controparte chiedendo accertarsi l'illegittimità del recesso esercitato da quest'ultima da un contratto avente ad oggetto l'organizzazione di giri ciclistici per il quadriennio 2001-2004. La contestazione nasceva dalla clausola risolutiva espressa inserita nel contratto: secondo la ricorrente, la clausola era nulla o comunque inefficace perché formulata come clausola di stile, con riferimento generico a tutte le obbligazioni contrattuali e non a una o più obbligazioni specificamente determinate. La federazione, sul presupposto di un inadempimento contrattuale, aveva invece invocato la clausola risolutiva espressa ed esercitato anche un diritto di recesso previsto dall'accordo. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la decisione era stata confermata con diversa motivazione, ritenendosi valida la clausola e assorbita la domanda sul recesso. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1456, 1363 e 1366 c.c. e vizi motivazionali/processuali, sostenendo che la clausola non fosse riferita a un'obbligazione puntuale ma a un generico complesso di obblighi; gli altri motivi risultano assorbiti dalla decisione sul primo. La controricorrente eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'appello per asserita proposizione di domande nuove, eccezione ritenuta non proponibile per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la clausola risolutiva espressa è valida solo se riferita alla violazione di una o più obbligazioni specificamente determinate, mentre è clausola di stile quella che si limiti a un generico richiamo a tutte le obbligazioni del contratto. Nel caso concreto, la clausola contrattuale richiamata dai giudici di merito era stata ritenuta erroneamente valida perché ancorata a un'obbligazione generale di sopportare tutti i costi e le spese dell'organizzazione, non a obblighi puntualmente individuati. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di legittimità del recesso, ritenendo corretta la qualificazione in termini di assorbimento: l'accoglimento della domanda di risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa rendeva superflua la pronuncia sul recesso. Sono stati pertanto cassati la sentenza impugnata e gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La clausola risolutiva espressa richiede la previsione della risoluzione di diritto per inadempimento di obbligazioni specificamente determinate; non basta un richiamo generico a tutte le obbligazioni contrattuali.
L'interpretazione della clausola deve essere effettuata considerando il contratto nel suo insieme, ma ciò non consente di trasformare un generico rinvio a obblighi complessivi in una clausola risolutiva espressa valida.
L'interpretazione secondo buona fede non può colmare la mancanza di specificità della clausola risolutiva espressa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato insieme al vizio motivazionale dedotto dalla ricorrente, in relazione alla motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente nel perimetro dei vizi processuali dedotti.
Massime di principio
- La clausola risolutiva espressa è valida solo se individua in modo specifico e puntuale le obbligazioni la cui violazione determina automaticamente la risoluzione del contratto; una previsione generica riferita a tutte le obbligazioni contrattuali è una clausola di stile e non produce l'effetto di cui all'art. 1456 c.c.
- La presenza di una clausola risolutiva espressa non esclude che, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, il contratto possa comunque essere risolto per inadempimento non di scarsa importanza secondo le regole generali.
- Quando il giudice accoglie la domanda assorbente, la mancata pronuncia sulla domanda assorbita non integra necessariamente omessa pronuncia, poiché l'assorbimento può giustificare un rigetto implicito o rendere superflua la decisione sulla questione non esaminata.
- In sede di legittimità non è proponibile per la prima volta un'eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di merito con gli strumenti processuali appropriati.
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