Sentenza del 19/02/2018 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di intimazione - Bollo - Inammissibilità dell'appello per tardività - Priva di pregio - Inammissibilità delle copie prodotte per la prima volta in appello - Priva di pregio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di intimazione e sosteneva l'inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione per tardività, nonché l'inammissibilità delle copie delle relate di notifica delle cartelle prodotte per la prima volta in appello. Tali contestazioni sono state ritenute prive di pregio: il termine per proporre appello, qualificato come termine a decorrenza successiva, se scade di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo; inoltre, la documentazione prodotta dall'Amministrazione per dimostrare l'interruzione della prescrizione integra una mera difesa o eccezione in senso improprio, ammissibile anche in appello.
La decisione
L'appello è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo della tempestività, considerando la proroga prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c. per la scadenza cadente di sabato. Sono state altresì ritenute ammissibili le copie conformi delle relate di notifica prodotte per la prima volta in appello, poiché funzionali a contestare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal contribuente e non idonee a modificare il tema della decisione. Le contestazioni del contribuente sono state quindi respinte.
Norme richiamate
Art. 155, comma 4, codice di procedura civile
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La disposizione si applica anche quando il termine per proporre appello scade di sabato, con proroga al primo giorno seguente non festivo, per i procedimenti soggetti alla disciplina temporale indicata dalla giurisprudenza.
Art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
In appello sono precluse le eccezioni nuove che introducono un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e ampliano il tema della decisione. Non è invece nuova l'allegazione di documenti destinati a dimostrare l'interruzione della prescrizione, quando costituisce una mera difesa rispetto alle contestazioni del contribuente.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un appello, se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza deve essere normalmente spostata al primo giorno successivo non festivo, purché ricorrano i presupposti temporali di applicazione della norma.
- Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le contestazioni che modificano il fatto costitutivo della pretesa o ampliano il thema decidendum, non le mere difese volte a replicare alle argomentazioni della controparte.
- La produzione in appello di documenti che dimostrano fatti già rilevanti nel giudizio, come l'interruzione della prescrizione, può essere ammessa quando non introduce una nuova pretesa o un nuovo oggetto di indagine, ma serve soltanto a contrastare un'eccezione del contribuente.
- La qualificazione processuale dell'argomentazione è decisiva: un'eccezione nuova può essere preclusa, mentre una mera difesa o eccezione in senso improprio può essere dedotta anche in appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →