Sentenza del 19/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Torino
Rettifica accertamento ICI a seguito di sentenza tributaria - Termini Rettifica accertamento ICI a seguito di sentenza - Prescrizione decennale - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta non soggetta al termine decadenziale di cinque anni. Poiché l’atto era fondato su una sentenza passata in giudicato, è stato applicato il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. Ne consegue che l’ente poteva procedere alla rettifica entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, secondo la qualificazione accolta dalla decisione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la tempestività della rettifica dell’avviso di accertamento ICI. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la rettifica fosse un nuovo atto autonomo e che fosse quindi soggetta al termine decadenziale quinquennale previsto per l’attività di accertamento. La decisione ha invece qualificato la rettifica come atto esecutivo di una sentenza tributaria passata in giudicato, e non come un nuovo accertamento autonomo.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
Quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile diventa decennale. La norma è stata ritenuta applicabile alla rettifica dell’accertamento ICI in quanto atto meramente esecutivo della sentenza e non autonomo atto impositivo.
Massime di principio
- Un atto adottato per dare esecuzione a una sentenza tributaria passata in giudicato può non essere considerato un nuovo accertamento autonomo; in tal caso non si applicano necessariamente i termini decadenziali ordinari previsti per l’accertamento.
- Quando il diritto dell’ente impositore è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, può trovare applicazione il termine prescrizionale decennale previsto dall’art. 2953 c.c.
- Per stabilire il termine applicabile occorre verificare la natura concreta dell’atto: se modifica autonomamente la pretesa tributaria può essere soggetto ai termini decadenziali ordinari; se si limita a eseguire il giudicato, può essere soggetto al termine decennale.
- La qualificazione dell’atto dipende dal contenuto effettivo della rettifica e dal rapporto con la sentenza: l’ente non può utilizzare il richiamo al giudicato per introdurre una pretesa nuova o diversa da quella definitivamente accertata.
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