Sentenza del 19/02/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Avviso di accertamento - Emissione di un nuovo avviso di accertamento - Annullamento d'ufficio del primo atto - Necessità - Sussiste - Mancanza - Conseguenze - Illegittimità della pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa è stata ritenuta illegittima. L'Amministrazione può correggere o integrare un avviso già emesso mediante un nuovo atto, ma deve prima rimuovere formalmente il precedente avviso tramite annullamento in autotutela. L'annullamento del primo provvedimento costituisce una condizione necessaria per la validità del secondo; in mancanza, la contemporanea esistenza dei due atti non è consentita.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità della contemporanea presenza di due avvisi di accertamento riferiti allo stesso presupposto d'imposta e alla medesima annualità. L'Ufficio aveva emesso un secondo avviso senza annullare preventivamente, in autotutela, il primo, determinando una duplicazione della pretesa impositiva e la violazione del divieto di ne bis in idem.
Norme richiamate
Art. 67 del D.P.R. n. 600 del 1973
Divieto di ne bis in idem in materia di accertamento
La norma impedisce all'Ufficio di formulare più pretese impositive fondate sul medesimo presupposto d'imposta e riferite alla stessa annualità. Un secondo avviso è possibile per correggere o integrare il primo soltanto dopo il suo preventivo annullamento in autotutela.
Massime di principio
- Non possono coesistere due avvisi di accertamento fondati sullo stesso presupposto d'imposta e riferiti alla stessa annualità.
- L'Amministrazione può sostituire o correggere un atto impositivo già emesso, ma deve prima annullarlo formalmente in autotutela.
- L'emissione del secondo avviso, da sola, non elimina né sostituisce automaticamente il primo: senza annullamento preventivo, il nuovo atto può risultare illegittimo.
- In presenza di una duplicazione della pretesa tributaria, il contribuente può contestare la violazione del divieto di ne bis in idem e chiedere l'eliminazione dell'atto illegittimo.
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