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Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Avviso di accertamento - Emissione di un nuovo avviso di accertamento - Annullamento d'ufficio del primo atto - Necessità - Sussiste - Mancanza - Conseguenze - Illegittimità della pretesa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa è stata ritenuta illegittima. L'Amministrazione può correggere o integrare un avviso già emesso mediante un nuovo atto, ma deve prima rimuovere formalmente il precedente avviso tramite annullamento in autotutela. L'annullamento del primo provvedimento costituisce una condizione necessaria per la validità del secondo; in mancanza, la contemporanea esistenza dei due atti non è consentita.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità della contemporanea presenza di due avvisi di accertamento riferiti allo stesso presupposto d'imposta e alla medesima annualità. L'Ufficio aveva emesso un secondo avviso senza annullare preventivamente, in autotutela, il primo, determinando una duplicazione della pretesa impositiva e la violazione del divieto di ne bis in idem.

Norme richiamate

  • Art. 67 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Divieto di ne bis in idem in materia di accertamento

    La norma impedisce all'Ufficio di formulare più pretese impositive fondate sul medesimo presupposto d'imposta e riferite alla stessa annualità. Un secondo avviso è possibile per correggere o integrare il primo soltanto dopo il suo preventivo annullamento in autotutela.

Massime di principio

  • Non possono coesistere due avvisi di accertamento fondati sullo stesso presupposto d'imposta e riferiti alla stessa annualità.
  • L'Amministrazione può sostituire o correggere un atto impositivo già emesso, ma deve prima annullarlo formalmente in autotutela.
  • L'emissione del secondo avviso, da sola, non elimina né sostituisce automaticamente il primo: senza annullamento preventivo, il nuovo atto può risultare illegittimo.
  • In presenza di una duplicazione della pretesa tributaria, il contribuente può contestare la violazione del divieto di ne bis in idem e chiedere l'eliminazione dell'atto illegittimo.

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