Sentenza del 19/02/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento IVA - Obbligo contradditorio endoprocedimentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento IVA per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, previsto dal diritto dell'Unione europea per i tributi armonizzati. Secondo la contestazione, l'omessa possibilità di presentare osservazioni prima dell'emanazione dell'atto avrebbe determinato la nullità dell'accertamento.
La decisione
La sentenza afferma che, in materia di IVA, l'omesso contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell'atto impositivo. Tuttavia, il contribuente non può limitarsi a denunciare formalmente l'assenza del contraddittorio: deve indicare concretamente quali argomentazioni, osservazioni o elementi avrebbe sottoposto all'Ufficio e dimostrare che tali ragioni non sono meramente fittizie o strumentali. La rilevanza delle ragioni deve essere valutata ex ante, cioè considerando se, prima dell'emanazione dell'atto, esse avrebbero potuto incidere sull'attività dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di IVA e diritto al contraddittorio
Il contribuente deve poter manifestare utilmente il proprio punto di vista prima dell'adozione di un provvedimento lesivo.
Per i tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia procedimentale. La sua violazione non comporta però automaticamente l'annullamento dell'atto se il contribuente non indica quali difese concrete avrebbe potuto presentare.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione deve normalmente consentire al contribuente di interloquire prima dell'emanazione dell'accertamento, salvo specifiche ragioni che giustifichino l'assenza del contraddittorio.
- La semplice denuncia dell'omessa convocazione o dell'assenza di contraddittorio non è sufficiente per ottenere l'annullamento dell'atto.
- Il contribuente deve indicare puntualmente gli elementi, le prove o le argomentazioni che avrebbe sottoposto all'Ufficio e spiegare in che modo avrebbero potuto incidere sull'accertamento.
- Le ragioni difensive devono essere valutabili come concrete e potenzialmente utili già in astratto; non possono essere generiche, meramente ipotetiche o costruite soltanto per ottenere l'annullamento dell'atto.
- In una controversia analoga, è quindi essenziale documentare sia la violazione procedimentale sia il concreto contenuto delle osservazioni che sarebbero state presentate nel contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 122 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 feb 2018Sentenza del 19/02/2018 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →