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Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Como

Ires - Controllante estera - Costi forniture - Inerenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'inerenza dei costi contabilizzati dalla rivenditrice italiana. È stato ritenuto incoerente e antieconomico che la società italiana remunerasse la casamadre estera sulla base dei prezzi praticati ai clienti finali, poiché tali prezzi incorporano costi e attività sostenuti dalla stessa rivenditrice e non dalla controllante. Ne consegue la non riconoscibilità fiscale dei relativi costi ai fini IRES.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi contabilizzati dalla società italiana per forniture ricevute dalla casamadre estera. Il requisito dell'inerenza è stato contestato perché il prezzo delle forniture era parametrato, anche solo in percentuale, al prezzo applicato dalla rivenditrice ai clienti finali. Tale criterio non riflette necessariamente costi effettivamente sostenuti dalla controllante estera e determina un trasferimento alla casamadre di una quota dei ricavi della società italiana, anziché la remunerazione di una prestazione o fornitura specificamente ricevuta.

Norme richiamate

  • Principio generale dell'inerenza dei costi ai fini IRES

    Sono deducibili soltanto i costi collegati all'attività d'impresa e riferibili a beni, servizi o utilità effettivamente acquisiti e sostenuti nell'interesse dell'impresa. L'inerenza non è dimostrata dal solo fatto che il costo sia contabilizzato o previsto contrattualmente.

  • Articolo 109 del TUIR

    Il costo deve essere imputato secondo corretti criteri fiscali e risultare inerente all'attività esercitata. Nel caso esaminato, la parametrizzazione del prezzo delle forniture ai ricavi o ai prezzi finali della rivenditrice non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettività e l'inerenza del costo.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra società italiane e controllanti estere, la deducibilità dei costi infragruppo richiede la prova di una fornitura o di un servizio effettivamente ricevuto, utile all'attività della società italiana e adeguatamente documentato.
  • Un prezzo calcolato in percentuale sui prezzi o sui ricavi realizzati dalla società italiana può essere considerato non inerente quando remunera anche costi, attività commerciali o rischi sostenuti dalla società italiana stessa.
  • La mera contabilizzazione del costo, l'esistenza di un contratto infragruppo o il pagamento alla casamadre non dimostrano automaticamente l'inerenza fiscale.
  • È opportuno documentare la metodologia di determinazione del prezzo, i costi effettivamente sostenuti dalla controllante, le funzioni svolte da ciascuna società e la coerenza del corrispettivo con il valore della fornitura o del servizio.
  • La verifica deve distinguere tra un legittimo prezzo di trasferimento e una remunerazione della controllante basata sui ricavi della controllata senza una corrispondente prestazione: nel secondo caso il costo può essere ritenuto indeducibile.

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