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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28867/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di restituzione di una somma asseritamente indebitamente trattenuta. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda; in appello principale la parte attrice chiedeva la riforma della decisione, mentre le altre parti proponevano appello incidentale. La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale e accoglieva gli incidentali. Nelle more del giudizio di appello era però deceduto il difensore della parte appellante. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con unico motivo, la violazione degli artt. 301 e 101 c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza d'appello per mancata interruzione del processo conseguente alla morte dell'unico difensore e per difetto di contraddittorio, assumendo che tale interruzione dovesse operare anche se il giudice non ne avesse avuto conoscenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la morte dell'unico procuratore determini l'automatica interruzione del processo e che la mancata interruzione integri un vizio della sentenza, ma ha affermato che tale nullità deve essere fatta valere con impugnazione e nei relativi termini. Poiché la sentenza d'appello era del 21 ottobre 2016 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 28 maggio 2020, la censura era ormai tardiva rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e rilievo ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    morte dell'unico procuratore

    La morte dell'unico difensore determina l'automatica interruzione del processo e la preclusione di ulteriori attività processuali, con nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sul contraddittorio, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento, ritenendo la doglianza comunque tardiva.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità derivante dalla mancata interruzione è un vizio della sentenza che può essere fatto valere solo come motivo di impugnazione e nei limiti dell'impugnazione stessa.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il vizio non è più deducibile quando sia decorso il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore della parte costituita comporta l'automatica interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., con conseguente invalidità degli atti successivi e della sentenza pronunciata senza previa interruzione.
  • La nullità derivante dalla mancata interruzione del processo non è rilevabile in modo illimitato, ma deve essere fatta valere con l'impugnazione della sentenza che la contiene, nel rispetto dei relativi termini.
  • Se il termine lungo per impugnare è decorso, il vizio processuale relativo alla mancata interruzione non è più deducibile in cassazione, anche se la sentenza sia viziata da difetto di contraddittorio.
  • Il controllo della tempestività dell'impugnazione precede ogni esame del merito della doglianza sulla nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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