Cassazione Penale, Sentenza n. 5008/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati nei capi 1), 22), 26), 27), 28), 29) e 30) (partecipazione all'associazione camorristica clan Moccia, estorsioni e detenzione/porto illegale di armi). Due censure: (1) vizio di motivazione sulla presunta appartenenza all'associazione (contestata l'enfasi posta sulle dichiarazioni dei collaboratori e la mancanza di verifiche sulla loro attendibilità e sulla consapevolezza dell'indagato); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, considerando la lontananza temporale di alcuni fatti e l'incensuratezza dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione al clan Moccia e ai reati contestati, valorizzando convergenti dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni in cui Rubiconti mostrava conoscenza degli assetti e fedeltà al gruppo. Anche la valutazione delle esigenze cautelari è stata confermata: i giudici hanno applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., non ravvisando elementi di dissociazione o di cessazione del vincolo associativo in capo all'indagato. È stata disposta la condanna di Rubiconti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere desunta da un rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione anche senza formale atto di affiliazione o contatto diretto con tutti i sodali; sufficiente la consapevolezza dell'uso di metodi mafiosi e la messa a disposizione per il perseguimento dei fini criminosi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare l'adeguatezza della custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 416-bis; la presunzione può essere vinta solo con elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari, ad esempio la dissociazione dall'associazione.
Regola sul giudizio di gravita' indiziaria: nel procedimento cautelare va accertata la sussistenza di indizi gravi, che la Corte ha ritenuto soddisfatta sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori.
Regole sull'accertamento delle esigenze cautelari; il giudice deve valutare necessita' e proporzionalita' della misura, ma la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, limita la possibilità di scelta diversa se non emergono elementi contrari.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata dal giudice alla parte soccombente (Rubiconti).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non determina la rimessione in libertà dell'imputato; ordine eseguito dalla cancelleria.
Massime di principio
- In procedimenti cautelari per reati di mafiosità la partecipazione all'associazione può essere desunta da elementi indiziari (intercettazioni, collaborazioni) anche in assenza di formale affiliazione o contatti diretti con tutti i capi; occorrono indizi "gravi, precisi e concordanti".
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. rende più agevole la conferma della custodia carceraria per i partecipanti ad associazioni mafiose; per superarla la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di esigenze cautelari.
- Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari ha limiti: la corte non può riformare la valutazione di merito o rivedere appieno l'affidabilità delle fonti, ma verifica la presenza, la coerenza e la congruità della motivazione; per vincere il ricorso bisogna dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- La semplice incensuratezza o la distanza temporale dei fatti non sono di per sè sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione o la necessita' della custodia se persiste la operatività dell'organizzazione; il tempo trascorso deve essere specificamente valutato e motivato dal giudice se si intende invocarne l'effetto liberatorio.
- Per contestare efficacemente misure cautelari basate su dichiarazioni di collaboratori, la difesa dovrebbe mirare a: a) criticare l'attendibilità dei dichiaranti con elementi specifici; b) fornire prove di non coinvolgimento o di allontanamento concreto e durevole dall'associazione; c) proporre misure cautelari meno afflittive supportate da elementi oggettivi di non pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →