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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5008/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati indicati nei capi 1), 22), 26), 27), 28), 29) e 30) (partecipazione all'associazione camorristica clan Moccia, estorsioni e detenzione/porto illegale di armi). Due censure: (1) vizio di motivazione sulla presunta appartenenza all'associazione (contestata l'enfasi posta sulle dichiarazioni dei collaboratori e la mancanza di verifiche sulla loro attendibilità e sulla consapevolezza dell'indagato); (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, considerando la lontananza temporale di alcuni fatti e l'incensuratezza dell'indagato.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione al clan Moccia e ai reati contestati, valorizzando convergenti dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni in cui Rubiconti mostrava conoscenza degli assetti e fedeltà al gruppo. Anche la valutazione delle esigenze cautelari è stata confermata: i giudici hanno applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., non ravvisando elementi di dissociazione o di cessazione del vincolo associativo in capo all'indagato. È stata disposta la condanna di Rubiconti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione all'associazione di tipo mafioso può essere desunta da un rapporto di stabile e organica compenetrazione con l'organizzazione anche senza formale atto di affiliazione o contatto diretto con tutti i sodali; sufficiente la consapevolezza dell'uso di metodi mafiosi e la messa a disposizione per il perseguimento dei fini criminosi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare l'adeguatezza della custodia in carcere) per i reati di cui all'art. 416-bis; la presunzione può essere vinta solo con elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari, ad esempio la dissociazione dall'associazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sul giudizio di gravita' indiziaria: nel procedimento cautelare va accertata la sussistenza di indizi gravi, che la Corte ha ritenuto soddisfatta sulla base di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole sull'accertamento delle esigenze cautelari; il giudice deve valutare necessita' e proporzionalita' della misura, ma la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, limita la possibilità di scelta diversa se non emergono elementi contrari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata dal giudice alla parte soccombente (Rubiconti).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non determina la rimessione in libertà dell'imputato; ordine eseguito dalla cancelleria.

Massime di principio

  • In procedimenti cautelari per reati di mafiosità la partecipazione all'associazione può essere desunta da elementi indiziari (intercettazioni, collaborazioni) anche in assenza di formale affiliazione o contatti diretti con tutti i capi; occorrono indizi "gravi, precisi e concordanti".
  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. rende più agevole la conferma della custodia carceraria per i partecipanti ad associazioni mafiose; per superarla la difesa deve produrre elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di esigenze cautelari.
  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari ha limiti: la corte non può riformare la valutazione di merito o rivedere appieno l'affidabilità delle fonti, ma verifica la presenza, la coerenza e la congruità della motivazione; per vincere il ricorso bisogna dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • La semplice incensuratezza o la distanza temporale dei fatti non sono di per sè sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione o la necessita' della custodia se persiste la operatività dell'organizzazione; il tempo trascorso deve essere specificamente valutato e motivato dal giudice se si intende invocarne l'effetto liberatorio.
  • Per contestare efficacemente misure cautelari basate su dichiarazioni di collaboratori, la difesa dovrebbe mirare a: a) criticare l'attendibilità dei dichiaranti con elementi specifici; b) fornire prove di non coinvolgimento o di allontanamento concreto e durevole dall'associazione; c) proporre misure cautelari meno afflittive supportate da elementi oggettivi di non pericolosità.

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