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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero dell'IVA detratta dalla società per acquisti di autovetture ritenuti soggettivamente inesistenti, effettuati da una fornitrice considerata impresa fittizia e cartiera. La CTR Marche, con sentenza del 29 maggio 2009, aveva confermato la legittimità dell'accertamento. In Cassazione la società ha censurato, da un lato, la mancata allegazione all'avviso del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e un vizio di motivazione; dall'altro, la contraddittorietà della motivazione rispetto a fatti emersi nel procedimento penale, che avrebbero escluso l'illecito. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre eccepito la tardività del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l'eccezione di tardività: ai fini del termine, il ricorso si considera notificato per la ricorrente al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, avvenuta il 14 luglio 2009, ultimo giorno utile, nonostante la notifica si fosse perfezionata successivamente per il destinatario. Ha però dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché, esclusa la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, non conteneva il necessario quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo perché mancava il momento di sintesi necessario per individuare il fatto controverso e il vizio motivazionale denunciato. Non è stato quindi esaminato nel merito il recupero IVA né il confronto con gli esiti penali, e resta ferma la decisione della CTR. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 2, c.p.c.

    Tuttavia, ciò che bisogna considerare non è il giorno della notifica, ma quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e questa è avvenuta, come si apprende dall'annotazione inserita a margine dell'ultimo foglio di ricorso, il 14.7.2009, onde essa in ossequio all'anzidetto principio si intende perfezionata, dal lato dell'istante, in tale data ovvero nell'ultimo giorno utile consentito dal termine dell'art. 327 c.p.c. , comma 2.

    Per verificare la tempestività dell'impugnazione, il termine va rispettato con riferimento al momento in cui il notificante consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, se il successivo perfezionamento della notifica dipende da attività non sotto il suo controllo.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Osservato invero che la specie soggiace ratione temporis all'applicazione dell'art. 366-bis c.p.c. , a mente del quale l'illustrazione di ciascun motivo si deve, come nel caso, concludere " a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto", nella specie la parte contravvenendo alla detta regola - che nella giurisprudenza di questa Corte si reputa osservata allorchè nella sua formulazione si abbia cura di inserire "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie"

    Nel regime applicabile ratione temporis, ciascun motivo di ricorso per cassazione che denuncia una violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto che sintetizzasse i fatti rilevanti, la regola applicata e quella che si riteneva corretta; la sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Anche al riguardo va previamente ricordato che, soggiacendo come detto alla specie in discorso ratione temporis al vigore dell'art. 360-bis c.p.c. , è stabile insegnamento della Corte che "anche nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità"

    La censura per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva indicare in modo chiaro e autonomo il fatto controverso e concludersi con un momento di sintesi che circoscrivesse il vizio. In mancanza, il motivo era inammissibile.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    La società ha invocato questa disposizione per contestare la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso; la Corte non ne ha valutato l'applicazione nel merito, perché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del quesito di diritto.

Massime di principio

  • Nel valutare la tempestività di una notifica processuale, occorre distinguere il momento in cui il notificante consegna l'atto all'ufficiale giudiziario da quello in cui la notifica si perfeziona per il destinatario: per il notificante rileva il primo, quando l'eventuale ritardo successivo non dipende da lui.
  • Per i ricorsi soggetti al regime dell'art. 366-bis c.p.c., la censura di violazione di legge deve contenere un quesito di diritto autosufficiente e strutturato; la sola esposizione della doglianza non basta.
  • Una censura di vizio motivazionale deve individuare con precisione il fatto controverso, la lacuna o contraddizione denunciata e la sua rilevanza per la decisione. In assenza del necessario momento di sintesi, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali dei motivi, la Corte non decide le questioni sostanziali sottostanti: in questo caso, la legittimità del recupero IVA e il rilievo degli esiti del procedimento penale non sono stati riesaminati nel merito.

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