Cassazione Penale, Ordinanza n. 20294/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 1 luglio 2024. Dal testo emerge che le doglianze riguardavano, per un episodio contestato al capo B, la ricostruzione del fatto e la sua qualificazione, sostenendo una diversa lettura dei fatti e delle circostanze dell'azione violenta. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi erano già stati affrontati in modo adeguato in appello, con ricostruzione puntuale e compiuta del fatto, e che le nuove deduzioni erano prive di novità e generiche, in presenza di doppia conforme. Quanto alle residue censure, la richiesta relativa all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è stata ritenuta non proponibile perché non formulata in appello; in ogni caso è stata giudicata manifestamente infondata, poiché la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, senza necessità di specifica motivazione ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generiche e non innovative le censure sull'episodio di cui al capo B, già affrontate in modo adeguato dalla sentenza d'appello, e non consentite o manifestamente infondate le ulteriori doglianze relative all'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non era deducibile in cassazione perché non proposta in appello; comunque la sua esclusione è stata ritenuta non censurabile, in quanto la pena era stata già determinata vicino al minimo edittale e non richiedeva una motivazione specifica.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa ricostruzione del fatto senza evidenziare reali novità o specifici vizi della motivazione è inammissibile per genericità.
- Le censure nuove in cassazione non sono proponibili quando attengono a questioni non dedotte nei gradi di merito, salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non necessita di autonoma e particolare motivazione quando la pena sia stata determinata in prossimità del minimo edittale, risultando già implicitamente valutata dal giudice di merito.
- La manifesta infondatezza o la novità delle doglianze determina l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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