Cassazione Civile, Ordinanza n. 04729/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, a seguito di procedura DOCFA presentata nel 2016, il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Genova, ritenendo corretta la classificazione in categoria A/1 e non A/2. La Commissione tributaria regionale ha invece accolto l'appello della contribuente e ha ritenuto legittima la classificazione in A/2, valorizzando le caratteristiche concrete dell'unità immobiliare e il confronto con immobili analoghi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 652/1939 e dell'art. 1 del d.m. n. 701/1994, sostenendo che la DOCFA sarebbe utilizzabile solo in caso di prima iscrizione in catasto o di effettiva variazione dello stato dell'immobile, circostanza che nella specie sarebbe mancata. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, articolando quattro motivi: difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e decadenza del potere di rettifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, già esaminato dalla CTR con motivazione congrua e logicamente argomentata. Conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 17 e 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Sono richiamati dall'Agenzia per sostenere che la procedura DOCFA sarebbe utilizzabile solo nei casi previsti dalla disciplina catastale e non in assenza di variazioni dello stato dell'immobile.
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
È invocato per limitare l'uso della procedura DOCFA alle ipotesi di effettiva variazione dell'immobile; la Corte non entra nel merito della censura perché la considera diretta a una rivalutazione del fatto.
È il vizio di legittimità formalmente dedotto sia nel ricorso principale sia in quello incidentale, ma le doglianze principali sono state ritenute inammissibili perché sostanzialmente volte a contestare l'accertamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura formalmente formulata come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, tende a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto e della motivazione del giudice di merito.
- In materia di classamento catastale, la contestazione circa l'ammissibilità o meno della procedura DOCFA deve essere dedotta e sostenuta specificamente in relazione al provvedimento impugnato; se il ricorso mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento delle caratteristiche dell'immobile compiuto dal giudice di merito, la censura non è scrutinabile in cassazione.
- Se la sentenza di merito ha esaminato le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e ha motivato in modo congruo la scelta della categoria catastale, la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- L'assorbimento del ricorso incidentale si verifica quando l'inammissibilità del ricorso principale rende superfluo l'esame delle censure incidentali.
- L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla parte soccombente che sia amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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