Cassazione Penale, Ordinanza n. 00757/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, condannati in secondo grado per concorso in truffa aggravata, hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, deducendo un'erronea valutazione della prova e chiedendo una diversa ricostruzione dei fatti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto all'aggravante contestata; (4) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. La Corte rileva che i primi tre motivi sono, rispettivamente, non scrutinabili in sede di legittimità perché mirano a una rivalutazione del merito, reiterativi di questioni già disattese in appello, o comunque manifestamente infondati in punto di bilanciamento delle circostanze; il quarto motivo resta precluso dall'inammissibilità del ricorso, che impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi anche la rilevazione della prescrizione sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello, che aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il fatto contestato e aveva escluso la particolare tenuità del fatto, confermato il trattamento sanzionatorio con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, resta quindi ferma; la sopravvenuta prescrizione non viene rilevata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
artt. 110, 640, secondo comma, n. 1, c.p.
richiamati come base normativa del reato contestato in concorso, oggetto delle censure sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto
invocato per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ne conferma il diniego perché la doglianza è reiterativa e la motivazione di merito è congrua
la Corte ribadisce che, in presenza di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non può rilevarsi d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e di diversa ricostruzione dei fatti, quando il giudice di merito abbia già offerto una motivazione logica e coerente.
- La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e specificamente disattese con motivazione non illogica.
- La determinazione del giudice di merito sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudizio di merito ed è insindacabile in cassazione salvo arbitrarietà, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo officioso di cause di non punibilità sopravvenute, inclusa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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